News Pubblicata il 04/09/2019

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Cessione del sisma bonus in caso di permuta: nuovo interpello

E' possibile cedere la detrazione sismabonus in caso di permuta? Nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate



E' possibile beneficiare della detrazione cd. sismabonus in caso di permuta ed è possibile cedere il credito, fermo restando gli obblighi e le restrizioni previste in caso di vendita. E' questo in breve il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello 354 del 30 agosto 2019, allegato a questo articolo.

Com'è noto ormai, l'art. 16, comma 1-septies del DL 63/2013 disciplina la detrazione spettante agli acquirenti delle unità immobiliari vendute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all'adozione di misure antisismiche mediante interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici dai quali derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o a due classe di rischio inferiore. Ai fini della detrazione, la disposizione prevede che gli edifici oggetto dell’intervento di riduzione del rischio sismico siano ubicati in comuni ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 e che le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile. Gli acquirenti delle unità immobiliari, inoltre, possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione non può essere effettuata a istituti di credito e intermediari finanziari.

Nell'interpello 354 del 30 agosto 2019, l'istante ha trasferito, a titolo di permuta un immobile ad uso abitativo ad un'impresa di costruzione che, dopo aver demolito e ricostruito, cederà loro due nuove unità immobiliari. L'istante ha chiesto se può fruire del sisma bonus anche nell’ipotesi di acquisizione dell’unità immobiliare da un'impresa di costruzione tramite un contratto di permuta e se è possibile poi cederlo.

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato come per molti aspetti la permuta sia paragonabile a una vendita pertanto l'istante può fruire del sismabonus. Con riferimento alla cessione del credito è stato chiarito che per “soggetti privati” cessionari devono intendersi i soggetti “diversi dai fornitori”, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. La detrazione potrà essere, dunque, ceduta, a titolo esemplificativo, nel caso di interventi condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo. 

Nel caso di specie pertanto, il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, necessario ai fini della cedibilità del credito corrispondente alla detrazione medesima, non possa ravvisarvi nel mero rapporto di parentela tra il soggetto che ha sostenuto la spesa ed il cessionario.Quindi il contribuente istante non potrà acquisire il credito corrispondente alla detrazione spettante alla madre ma i predetti crediti potranno, invece, essere ceduti alle imprese che hanno effettuato gli interventi, con la facoltà di successiva cessione del credito medesimo.

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Risposta interpello 354 del 29.08.2019

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