Con la Circolare 18 del 7 agosto 2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai depositi fiscali e al regime IVA per benzina, gasolio e altri prodotti carburanti o combustibili. Si ricorda brevemente che l’articolo 4 del DM 13.02.2018 disciplina le modalità di prestazione della garanzia come prevista dalla Legge di bilancio 2018 (art. 1, L. 205/2017 commi 940 e 941) e pertanto sono stati necessari alcuni chiarimenti da parte dell'amministrazione.
In particolare, è stato previsto che la garanzia sia prestata sotto forma
Si ricorda che per le PMI queste garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi iscritti nell'apposito albo; mentre per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo ocontrollante dell'obbligazione di integrale versamento della somma che avrebbe dovuto essere versata all'Amministrazione finanziaria al momento dell’immissione in consumo o dell’estrazione, anche in caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata.
La norma prevede che la durata minima della garanzia a beneficio dell’Agenzia delle entrate, sia pari a 12 mesi dalla data di immissione in consumo.
Quanto all’importo della garanzia rilasciata per anno solare, effettuato su stime previsionali, esso dovrà essere riferito ad un unico deposito e monitorato a cura del gestore del deposito stesso ai fini del controllo sul raggiungimento del massimale garantito; l’importo complessivo della garanzia non potrà mai essere inferiore all’IVA calcolata sui beni oggetto di immissione in corso d’anno. La previsione di una garanzia cumulativa su base annua è valevole anche ai fini della garanzia prestata mediante costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
L’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del soggetto per conto del quale si procede all’immissione in consumo riceve dallo stesso l’originale del modello di garanzia e provvede – mediante richiesta all’indirizzo PEC del soggetto garante, come indicato nel modello stesso – alla verifica di esistenza della garanzia rilasciata, al riscontro sull’importo garantito e alla data di validità della garanzia stessa. L’ufficio dell’Agenzia delle entrate, effettuato il minimo controllo di esistenza della garanzia di cui sopra, darà riscontro al gestore del deposito fiscale dell’esito; la comunicazione di verifica dell’Agenzia delle entrate viene trasmessa all’indirizzo PEC del gestore, come indicato nel modello.
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