La Corte di Cassazione ha emanato alla fine di luglio 2019 una serie di sentenze in materia di obblighi contributivi del socio amministratore di Srl ai cui viene richiesto di iscriversi sia alla gestione separata , come amministratore , che alla Gestione commercianti, se svolge attività lavorativa nell'azienda . Si tratta delle sentenze del 26 luglio 2019, nn. 20369 , 20370, 20371, 20372 e il tema è sempre stato molto dibattuto per lo scontro tra l'interpretazione dell'Unps e alcune pronunce di giurisprudenza di segno opposto .
Il problema si pone perche la norma afferma la "non rilevanza" del principio della attività prevalente, come succede di norma nella definizione degli obblighi conributivi . Per questi soggetti la regola , secondo la norma di interpretazione autentica del DL 78 2010 prevede che le due attività , di amministratore e di lavoratore autonomo, siano considerate distinte e autonome per cui " parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione e non operando, pertanto, il criterio di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione in base all'individuazione dell'attività "prevalente"».
I giudici ricordano che per l'obbligo contributivo è necessario che l'attività lavorativa sia personale e abituale. Aggiungono pero che per la valutazione della stessa , compito del giudice di merito, "deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio venga compiutamente assolto " prendendo in considerazione " elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni".
Nella sentenza n. 20369/2019 (che alleghiamo) ad esempio, il caso riguardava un amministratore che ricopriva tale ruolo in diverse società per cui la sentenza della Corte di appello che escludeva l'obbligo di iscrizione anche alla Gestione commercianti viene confermata . Gli ermellini riprendono la sentenza SS.UU 3240 del 2010, affermando che sia superata dalla norma di interpretazione autentica, resta valida nella parte in cui afferma che "in caso di verifica di insussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti del socio lavoratore non vi è necessità di precedere alla valutazione della prevalenza tra attivita di socio lavoratore e attività di amministratore".
Nel caso di specie è stato correttamente valutato che non sussistevano i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti in considerazione del fatto dell' "l'espletamento presso la (società) di compiti riconducibili al ruolo gestorio da questi ricoperto contestualmente all'espletamento di analogo incarico presso altre societa" escludeva la possibiltà di dedicare attività lavorativa rilevante agli aspetti operativi dell'azienda.
In sostanza si riconferma che la valutazione di ciascuna posizione del lavoratore va valutata autonomamente e non nel confronto tra una e l'altra.
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