Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione 75/2019 allegata a questo articolo in merito all'utilizzo del codice tributo 3858 per effettuare, tramite modello F24, il versamento dell’acconto mensile dell’IRAP dovuta da talune categorie di amministrazioni statali ed enti pubblici
Il Decreto Crescita (DL 34/2019) all’articolo 4-quater, ha apportato alcune modifiche all’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 1998, n. 421, recante la disciplina delle modalità e dei termini di versamento dell'acconto mensile dell'IRAP dovuta dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici.
In particolare, è stato previsto che talune categorie di amministrazioni ed enti pubblici, individuate dall’articolo 1, commi 4 e 6, del citato decreto ministeriale n. 421 del 1998, possono effettuare il pagamento dell’acconto mensile dell’IRAP mediante il sistema del versamento unitario limitatamente ai casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento “F24 Enti pubblici”.
La risoluzione 75/2019 ha chiarito che questi versamenti devono essere effettuati tramite modello F24 indicando il codice tributo già esistente “3858”, denominato “IRAP - versamento mensile – art. 10-bis, comma 1, D.Lgs. 446/97”. L’utilizzo di tale codice tributo, istituito con risoluzione n. 51/E del 15 febbraio 2008, è pertanto esteso a tutti gli enti e amministrazioni interessati dalle nuove disposizioni sopra richiamate.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “REGIONI”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando, inoltre:
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