News Pubblicata il 22/08/2019

Tempo di lettura: 1 minuto

CCNL: applicazione obbligatoria fino alla scadenza

Obblighi e facoltà del datore di lavoro in materia contrattuale nella sentenza Cassazione lavoro n. 21537 del 20 agosto 2019



La Corte di cassazione, nella sentenza n. 21537 del 20 agosto 2019 afferma che il datore di lavoro è obbligato a rispettare il CCNL firmato dall'associazione a cui aderiva fino alla scadenza anche se nel frattempo  cessa l'iscrizione a tale organizzazione . La Cassazione ha ribaltato nel proprio giudizio le sentenze di merito e ha accolto il ricorso promosso dalla Filctem-Cgil  per comportamento antisindacale da parte di una azienda ( FCA automobiles) . L'impresa aveva  cessato l'applicazione del contratto collettivo Federgomma dopo essere uscita dal sistema Confidustria stipulando e applicando successivamente un nuovo contratto .

Il sindacato, firmatario del contratto con Federgomma,  aveva contestato il comportamento antisindacale per essere stata esclusa dalle trattative  per il nuovo contratto .

Sia il tribunale  che la Corte d’appello avevano  dato ragione all'azienda,  citando una precedente sentenza della  Cassazione  (14511/2013) che   aveva ammesso la  possibilità per i datori di lavoro di sottoscrivere un nuovo contratto collettivo con sindacati diversi da quelli firmatari del precedente. 

La Suprema corte, invece, ha cassato la sentenza , precisando che   il recesso  da un contratto collettivo  è possibile solo  se tale contratto non ha scadenza  mentre non esiste  questa facoltà per gli accordi collettivi  con  durata chiara e definita.

Dopo il recesso , ammette la Cassazione , confermando la sentenza citata, un nuovo accordo anche con sindacati diversi è certamente possibile. . Nel caso di specie pero il contratto collettivo di lavoro aveva una data di scadenza e l’ orientamento consolidato della giurisprudenza prevede in questi casi che  «la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali.....al singolo datore di lavoro, pertanto, non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l’eccessiva onerosità dello stesso». 

La sentenza della Suprema Corte ha inoltre precisato che un eventuale  contratto  di secondo livello non puo  dare  al datore di lavoro il potere di recedere anticipatamente dall’accordo di livello superiore e nel caso in questione la sua applicazione esula dalla materia del contendere che viene rinviata, dunque alla Corte di appello per un nuovo giudizio, in diversa composizione.

Fonte: Corte di Cassazione


1 FILE ALLEGATO:
Cassazione lavoro 21537 2019

TAG: La rubrica del lavoro CCNL e tabelle retributive 2024 Giurisprudenza