La Corte di cassazione, nella sentenza n. 21537 del 20 agosto 2019 afferma che il datore di lavoro è obbligato a rispettare il CCNL firmato dall'associazione a cui aderiva fino alla scadenza anche se nel frattempo cessa l'iscrizione a tale organizzazione . La Cassazione ha ribaltato nel proprio giudizio le sentenze di merito e ha accolto il ricorso promosso dalla Filctem-Cgil per comportamento antisindacale da parte di una azienda ( FCA automobiles) . L'impresa aveva cessato l'applicazione del contratto collettivo Federgomma dopo essere uscita dal sistema Confidustria stipulando e applicando successivamente un nuovo contratto .
Il sindacato, firmatario del contratto con Federgomma, aveva contestato il comportamento antisindacale per essere stata esclusa dalle trattative per il nuovo contratto .
Sia il tribunale che la Corte d’appello avevano dato ragione all'azienda, citando una precedente sentenza della Cassazione (14511/2013) che aveva ammesso la possibilità per i datori di lavoro di sottoscrivere un nuovo contratto collettivo con sindacati diversi da quelli firmatari del precedente.
La Suprema corte, invece, ha cassato la sentenza , precisando che il recesso da un contratto collettivo è possibile solo se tale contratto non ha scadenza mentre non esiste questa facoltà per gli accordi collettivi con durata chiara e definita.
Dopo il recesso , ammette la Cassazione , confermando la sentenza citata, un nuovo accordo anche con sindacati diversi è certamente possibile. . Nel caso di specie pero il contratto collettivo di lavoro aveva una data di scadenza e l’ orientamento consolidato della giurisprudenza prevede in questi casi che «la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali.....al singolo datore di lavoro, pertanto, non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l’eccessiva onerosità dello stesso».
La sentenza della Suprema Corte ha inoltre precisato che un eventuale contratto di secondo livello non puo dare al datore di lavoro il potere di recedere anticipatamente dall’accordo di livello superiore e nel caso in questione la sua applicazione esula dalla materia del contendere che viene rinviata, dunque alla Corte di appello per un nuovo giudizio, in diversa composizione.
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