E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.192 del 17 agosto il Decreto Ministeriale del 9 agosto 2019: Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilita' fiscale applicabili al periodo d'imposta 2018. Il decreto è allegato a questa notizia.
Ovviamente, questa ennesima modifica, ha di nuovo acceso gli animi sulle polemiche in mertito alla tardività con cui sono stati resi pubblici i dati degli ISA, dopo che le scorse settimane i professionisti si erano rivolti ai Garanti dei contribuenti regionali per chiederne l'applicazione facoltativa (si veda l'articolo ISA 2019: continuano le proteste. Critici anche alcuni Garanti Regionali). Le motivazioni per lamentarsi sugli ISA non scarseggiano, non tanto per lo strumento in se nato con l'intento di superare gli studi di settore, ma per la tempistica con cui l'amministrazione ha rilasciato gli strumenti per la loro applicazione. Basti pensare ad esempio al fatto che la circolare dell'Agenzia delle Entrate con i primi chiarimenti sul tema è stata pubblicata solamente il 2 agosto 2019.
Tonando nel merito delle modifiche introdotte, il DM del 9 agosto modifica l'allegato 10 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019, recante le modalità di individuazione ed elaborazione dei dati che l'Agenzia delle entrate fornisce ai contribuenti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, per il periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2018. In particolare, il documento elenca le variabili che devono essere rese disponibili dall’Agenzia delle entrate al contribuente e al suo intermediario ai fini dell’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA). Le variabili sono fornite per “posizione ISA” definita sulla base dei seguenti elementi identificativi:
Sulla base dei dati degli studi di settore, dei parametri e degli ISA applicati dal contribuente negli otto periodi di imposta precedenti a quello di applicazione e delle altre fonti informative a disposizione dell’amministrazione finanziaria vengono elaborate, con riferimento alle attività economiche oggetto dei singoli ISA e alla Tipologia di reddito, una o più posizioni ISA complete, corredate anche con i dati precalcolati per singola posizione ISA. Inoltre, sulla base delle informazioni citate vengono elaborate per ogni contribuente due posizioni ISA residuali, una per l’attività di impresa e una per l’attività di lavoro autonomo, senza riferimento ad uno specifico codice ISA e senza dati precalcolati per singola posizione ISA. In fase di applicazione è utilizzata, con riferimento alla Tipologia di reddito, la posizione ISA relativa all’indice selezionato dall’utente, se presente, oppure la posizione ISA residuale.
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