La legge di stabilità 2018 (L. 205-2017) ha stabilito che i benefici pensionistici riservati ai lavoratori dell'amianto fossero assicurati anche ai lavoratori occupati nella fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie. L'Inps ha emanato finalmente la circolare di istruzioni operative per l’applicazione della norma (Circolare 119/2019).
Si tratta in particolare dell'applicazione del coefficente per il calcolo della pensione pari a 1,5 per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, introdotto dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 e del coefficente di 1,25 previsto dall’articolo 47, comma 1, del decreto-legge n. 269 del 2003, a decorrere dal 1° ottobre 2003, (ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso)
I destinatari della norma del 2017 sono dunque anche i soggetti che abbiano prestato, per almeno dieci anni, anche non consecutivi, attività lavorativa nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie, a prescindere dalla forma previdenziale obbligatoria a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico .
Il beneficio riconosciuto consiste nella rivalutazione dei periodi di lavoro svolto:
Il beneficio è riconosciuto al momento della liquidazione della pensione ( anche con il cumulo dei periodi assicurativi con decorrenza successiva al 31 dicembre 2017 ) e si applica solo sulla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo.
Per conseguire la pensione con il riconoscimento del benefici gli interessati in possesso dei requisiti devono presentare, unitamente alla domanda di pensione, la documentazione attestante lo svolgimento dell’attività lavorativa dipendente negli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie per il periodo indicato dalla norma, come previsto per le attività "gravose".
In fase di compilazione e trasmissione della domanda di pensione dovranno selezionare – nella sezione “Dichiarazioni”, sotto “Richieste aggiuntive”, “Richieste particolari agevolazioni di legge” – la seguente tipologia: “L'incremento dell'anzianità contributiva per i benefici previsti per i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie (legge n.247/2017)”.
Inoltre, la domanda deve essere corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro, con il modello (AP138) reperibile on line sul sito www.inps.it nella sezione “Tutti i moduli” > “Assicurato/Pensionato”, attestante i periodi di svolgimento delle attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione in argomento resi alle proprie dipendenze, con indicazione del contratto collettivo applicato, del livello di inquadramento attribuito, e delle mansioni svolte.
In caso di cessazione dell’attività del datore di lavoro, il lavoratore può allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà .
L'istituto precisa che saranno fornite ulteriori indicazioni per il riconoscimento del beneficio in un prossimo messaggio.
Ti potrebbero interessare i seguenti ebook della Collana Facile per tutti: