Nella recente risposta all'interpello 332/2019 l'Agenzia delle Entarte ha trattato il tema della distribuzione delle riserve in sospensione d'imposta. In particolare, nell'interpello, il contribuente ha chiesto quale sia il regime fiscale applicabile ai soci, titolari di partecipazioni qualificate, i quali hanno percepito, nel corso del periodo d’imposta 2018, somme derivanti dalla distribuzione parziale della riserva di rivalutazione, riserva che accoglie il saldo attivo della rivalutazione, ai fini fiscali, di immobili strumentali di proprietà della società e che non è stata oggetto di affrancamento.
Nel rispondere l'Agenzia delle Entarte ha premesso che il regime fiscale applicabile ai soci al momento della percezione del dividendo dipende, innanzitutto, dall’individuazione del periodo di formazione dell’utile che costituisce la riserva di rivalutazione oggetto di distribuzione. In base a quanto disposto dal comma 18 dell’articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008, il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite in bilancio deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al predetto decreto legge.
Come precisato in precedenti documenti di prassi (Circolare n. 11/E/2009) se il contribuente
Pertanto, la società istante, in caso di distribuzione anche parziale della riserva in sospensione d’imposta non oggetto di affrancamento, deve
Nel caso oggetto di interpello la società sconterà un’aliquota impositiva del 24% sul maggior reddito determinato per effetto del verificarsi del presupposto impositivo nel corso del periodo d’imposta 2018, tale per cui gli utili distribuiti dovranno considerarsi formati nel medesimo periodo d’imposta, vale a dire il 2018.
L'Agenzia ha anche ricordato che la legge di bilancio 2018 ha apportato alcune modifiche al regime impositivo dei redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio d’impresa, derivanti dal possesso e dalla cessione di partecipazioni qualificate. In particolare, ai redditi di capitale derivanti da tali partecipazioni è stata estesa la medesima aliquota (nella misura del 26%), nonché la modalità di tassazione prevista per le partecipazioni non qualificate mediante l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta o dell’imposta sostitutiva. Il legislatore, tuttavia, ha introdotto un regime transitorio al fine di non penalizzare i soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017 i cui principali chiarimenti sono riassunti nell'articolo Delibere di utili: le Entrate spiegano il regime transitorio
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