In aumento per le strutture ricettive gli adempimenti, dopo la conversione in Legge del Cd. Decreto Sicurezza Bis. In particolare, l’articolo 5, modificato in sede di conversione prevede che per i soggiorni non superiori alle ventiquattro ore la comunicazione, da parte dei gestori di strutture ricettive alla questura territorialmente competente, delle generalità delle persone alloggiate, debba avvenire entro sei ore, anziché entro ventiquattro ore dal loro arrivo. Nel testo originario del decreto-legge è prevista la comunicazione “immediata” da parte dei gestori. Attenzione però: l’entrata in vigore della disposizione è subordinata alla adozione di un decreto del Ministero dell’interno che integri le modalità di comunicazione telematica alle questure.
Secondo la disposizione vigente (articolo 109 del Testo unico di pubblica sicurezza approvato con regio decreto n. 773 del 1931), l’obbligo di comunicazione per i soggiorni non superiori a un giorno vige
Tali soggetti possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità (o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti) e sono tenuti a comunicare le generalità delle persone alloggiate alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax.
Il decreto del Ministero dell’interno 7 gennaio 2013, recante le modalità di comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive, prevede che le generalità delle persone alloggiate presso le strutture vengono trasmesse a cura dei gestori delle stesse strutture, entro 24 ore successive all'arrivo delle persone alloggiate, e comunque all'arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore, alle questure territorialmente competenti (art. 1).