Con il Messaggio n. 2847 del 25 luglio l'Istituto di previdenza torna sulla esclusione facoltativa dal massimale contributivo per i dipendenti pubblici dei settori privi di previdenza complementare . La norma era contenuta nel decreto legge 4/2019 e in materia era stata emanata la circolare n. 93 del 17 giugno 2019.
A seguito di alcune richieste di chiarimenti, l'istituto specifica tra l'altro che:
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I dipendenti delle amministrazioni pubbliche non possono esercitare l’opzione per l’esclusione dal massimale contributivo annuo nel caso in cui, in assenza di forme pensionistiche di settore, le amministrazioni medesime abbiano istituito forme di previdenza per il personale, con quota di contribuzione a proprio carico, che integrano la previdenza obbligatoria.
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i lavoratori che hanno esercitato l’opzione di esclusione e successivamente per nuove previsioni di legge o contrattuali rientrano in forme di previdenza complementare saranno soggetti all’applicazione del massimale dal mese in cui si producono gli effetti dell’adesione alle suddette forme di previdenza, fatta eccezione per i lavoratori che abbiano acquisito nel frattempo lo status di “vecchio iscritto”.
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I lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 che acquisiscano, mediante domanda di riscatto del corso legale di laurea, anzianità contributiva pregressa al 1° gennaio 1996 non sono soggetti all’applicazione del massimale contributivo a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto. L’acquisizione da parte dell’interessato dello status di “vecchio iscritto” è, tuttavia, subordinata al relativo onere economico (pagamento di almeno una rata), in mancanza del quale il lavoratore viene considerato nuovamente come “nuovo iscritto”, con conseguente applicazione con effetto retroattivo del massimale.
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L’iscritto, che abbia già prodotto una domanda di riscatto ancora in lavorazione ovvero che non abbia ancora provveduto al pagamento di almeno una rata può comunque esercitare l’opzione di esclusione di cui all’articolo 21 del predetto decreto-legge n. 4/2019 senza che ciò possa costituire rinuncia alla domanda di riscatto
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E' onere del lavoratore informare il datore di lavoro dell'esercizio della facoltà di riscatto, perche quest’ultimo possa adempiere correttamente agli obblighi contributivi.