Come si deducono i contributi previdenziali IRPEF versati dal titolare dell'impresa familiare in favore di coadiuvanti e coadiutori? A fornire chiarimenti è stata l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello 248/2019, qui allegata.
In generale, si ricorda che in base all’articolo 10, comma 1, lett. e), del TUIR sono deducibili dal reddito complessivo, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, tra l’altro, “i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi.”. Tali spese sono deducibili anche se sostenute relativamente alle persone indicate nel medesimo art. 433 del codice civile se fiscalmente a carico.
Pertanto, in caso di impresa familiare artigiana o commerciale, il titolare dell’impresa è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari che collaborano nell’impresa; tuttavia, poiché per legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, sono tali ultimi soggetti che potranno portare in deduzione i contributi versati nel caso in cui il titolare dell’impresa artigiana o commerciale abbia effettivamente esercitato detta rivalsa.
L'assenza di una disciplina esplicita del diritto di “rivalsa” nella disciplina giuridica dei contributi previdenziali versati dai titolari di imprese familiari in agricoltura in favore dei collaboratori/coadiutori, non consente il riconoscimento della deducibilità IRPEF di tali contributi, sia da parte dell'imprenditore agricolo che del familiare collaboratore. Conseguentemente, nella fattispecie in esame, il contribuente istante non può dedurre i contributi previdenziali rimborsati al titolare dell’impresa agricola, non potendo trovare applicazione il citato art. 10, comma 1, lett. e), del TUIR.
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