La Corte Costituzionale, con sentenza 12 luglio 2019, n. 177, ha riconfermato la propria posizione, gia espressa con la sentenza 173 2018 in materia di meccanismo di calcolo del trattamento pensionistico per i lavoratori autonomi. La questione riguarda il conteggio ai fini della pensione , dei contributi versati nell'intervallo di tempo fra la maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento e la decorrenza della pensione vera e propria (cioe il periodo detto della "finestra mobile").
La Consulta ribadisce l' incostituzionalità dell'art. 5 c.1 della legge 233/1990 e dell'art. 1 c. 18 della legge 335/1995 che riguardano il calcolo dell'assegno di pensione con sistema retributivo o misto in cui si prende a riferimento il 2% del reddito annuo dichiarato negli ultimi 10 anni di lavoro (fino al 1992 ) o 15 anni (dopo il 1992) prima della pensione. Il meccanismo produce un effetto paradossale se il lavoratore che raggiunge il requisito minimo decide di continuare a lavorare e versa i relativi contributi ma in misura minore rispetto al passato, perche il calcolo effettuato, su una media di reddito inferiore agli anni precedenti, determina un assegno inferiore a quanto sarebbe stato senza versamenti aggiuntivi.
Questo meccanismo era già stato corretto per i lavoratori dipendenti con la sentenza della Consulta n. 307 1989s. La pronuncia del 2018 ha poi provveduto a equiparare ai dipendenti i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS ( Artigiani e Commercianti e Gestione Separata).
Il problema della sterilizzazione o neutralizzazione della contribuzione successiva al raggiungimento del requisito è stato affrontato varie volte anche dalla Cassazione, che ha affermato il principio generale per cui nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione, qualunque sia la natura, è destinata unicamente ad incrementare il livello di pensione , senza mai compromettere la misura della prestazione già maturata (cfr. Corte di Cassazione, n. 11649/2018).
Con la sentenza n. 177/2019 la Corte rigetta il ricorso nel caso di specie , in quanto chiedeva la dichiarazione di illegittimità del dl 78 2010 ma considera superata la questione della neutralizzazione dei contributi aggiuntivi affermando che : "in conformità all’indirizzo espresso dalla Corte di cassazione (ex plurimis, sezione lavoro, sentenze 24 agosto 2007, n. 18041, e 26 giugno 2017, n. 15879), il momento di perfezionamento del diritto alla pensione è costituito dalla decorrenza del periodo di slittamento per l’accesso al trattamento pensionistico, come previsto dalla disposizione denunciata. Tuttavia, applicando il principio di “neutralizzazione”, non si dovrà tener conto della contribuzione successiva alla data di perfezionamento del prescritto requisito contributivo, ove essa determini, per effetto del reddito conseguito dall’interessato durante il periodo della “finestra”, una riduzione del trattamento calcolabile alla predetta data di perfezionamento del requisito.
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