L'INPS ha pubblicato venerdi 12 luglio la circolare 101 2019 di istruzioni sulla concessione di prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga in continuità degli interventi di cassa integrazione guadagni in deroga , prevista dal decreto-legge 4 2019 convertito in legge 26 2019.
In particolare vengono illustrate le modalità per l' Invio dei provvedimenti di concessione, il Flusso di gestione delle prestazioni, oltre che il Monitoraggio delle autorizzazioni e la contabilizzazione da parte delle strutture territoriali INPS.
La normativa prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, la proroga delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga concesse ai sensi dell'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, previa acquisizione dell'accordo tra l'azienda e le parti sociali per la proroga delle citate prestazioni, integrato da un apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla Regione o dalla Provincia autonoma, a favore dei lavoratori interessati.
Gli oneri sono a carico nel limite massimo del 50% delle risorse assegnate alle regioni e alle province autonome, che hanno la facoltà di destinare le risorse disponibili ad azioni di politica attiva del lavoro.
I trattamenti di sostegno al reddito infatti sono subordinati alla conclusione di specifici accordi, sottoscritti dalle parti, integrati da un apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla Regione o dalla Provincia autonoma, a favore dei lavoratori interessati.
Le Regioni e le Province autonome dovranno trasmettere i provvedimenti di concessione di cui al citato articolo 26-ter, comma 2, esclusivamente tramite il sistema “SIP”. utilizzando come numero decreto, il numero convenzionale “33419”, , come data, la data convenzionale “01/04/2019”, avvalendosi esclusivamente del c.d. “Flusso B”. Inoltre dovranno valorizzare il campo denominato “autocertificazione della Regione”, dichiarando sotto la propria responsabilità che il decreto è stato emanato nel rispetto dell’articolo 26-ter, comma 2, del D.L. n. 4/2019 e che preliminarmente è stato sottoscritto lo specifico accordo tra le parti,
L'istituto specifica che la prestazione di cassa integrazione in deroga può essere concessa senza soluzione di continuità con i decreti inviati in “SIP” con numero di decreto convenzionale “33318”, con cui le Regioni e le Province autonome hanno inviato i decreti di concessione emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 145, della legge n. 205/2017.
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