L'assegno di incollocabilità è una prestazione economica, erogata dall'INAIL cui hanno diritto :
che siano titolari della rendita INAIL e che si trovino nell’impossibilità di fruire del collocamento obbligatorio al lavoro riservato alle persone con disabilità.
I requisiti specifici per ottenere l’assegno sono i seguenti:
L’importo dell’assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita INAIL e viene rivalutato annualmente, sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo.
Per avere diritto all’assegno, il lavoratore deve fare domanda alla sede Inail d’appartenenza tramite posta ordinaria o Pec. Pu anche farsi assistere da un patronato.
La domanda deve comprendere, oltre ai dati anagrafici, la descrizione dell’invalidità (lavorativa ed extralavorativa, se esistente) e la fotocopia del documento di identità. In caso di invalidità extralavorativa, dovrà essere presentata la relativa certificazione. e posta ordinaria Pec (posta elettronica certificata). Il lavoratore può farsi assistere da un patronato.
L’assegno può essere riconosciuto anche su espresso parere del medico Inail al momento dell’accertamento del danno permanente.
Il Ministero del lavoro, con decreto del 31 maggio 2023 , vista la relazione INAIL e in accordo con il ministero dell'Economia ha rideterminato l'importo dell'assegno di incollocabilità con decorrenza dal 1° luglio 2023, nella misura di euro 290,11, sulla base della variazione, registrata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo intervenuta tra il 2021 e il 2022, pari all’8,1%.
INAIL ha fornito le istruzioni con la N. 34 del 26 luglio 2023.
Con decreto del Ministero del lavoro del 26 giugno 2024 , pubblicato il 23 luglio nella sezione pubblicità legale del sito istituzionale, l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è stato rivalutato sulla base della variazione ISTAT, pari al pari a 5,4 %, con decorrenza 1° luglio 2024, nella misura di € 305,78.
La circolare INAIL n. 20 in materia è stata pubblicata il 26 luglio 2024.
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