Nel caso di variazioni in diminuzione Iva, a seguito di cessioni di beni superiori a 154,94 euro a soggetti non residenti o domiciliati nell’Unione europea, per proprio uso personale o familiare e trasportati nei bagagli personali al di fuori dello territorio doganale della stessa Unione, non vi è obbligo di alcuna nota da far transitare nel sistema OTELLO 2.0.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 10 luglio 2019 n. 65, che è intervenuta fornendo chiarimenti in merito alla corretta procedura di emissione delle note di variazione dell’Iva nei casi per cessioni di beni superiori a 154,94 euro (comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto) a soggetti che non siano residenti o domiciliati nell’Unione europea, per proprio uso personale o familiare e trasportati nei bagagli personali al di fuori dello territorio doganale della stessa Unione (articolo 38-quater Dpr n. 633/1972, decreto IVA).
In particolare, si è chiesto se l’emissione di una nota di variazione in base all’articolo 26 del decreto IVA, tramite la procedura OTELLO 2.0, risulti indispensabile tanto nelle ipotesi di cessioni effettuate senza applicazione dell’IVA (fattispecie prevista dal comma 1 del citato articolo 38-quater), quanto in quelle di diritto al rimborso dell’imposta applicata (cfr. il comma 2 del medesimo articolo).
Secondo l'Agenzia, per le variazioni in diminuzione nell’ipotesi di cui all’articolo38-quater, comma 2, del decreto IVA, laddove il cedente, all’atto della cessione dei beni, abbia applicato l’IVA, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 25 (registro degli acquisti).
In tale ipotesi, pertanto, il legislatore, a fronte degli strumenti astrattamente previsti dall’articolo 26 del decreto IVA, per le variazioni in diminuzione dell’imponibile o dell’imposta, ha scelto quello dell’annotazione nel registro degli acquisti, senza emissione di un autonomo documento. D’altronde l’emissione del documento non sarebbe di per sé di alcuna utilità, non dovendosi recuperare l’IVA in capo al consumatore finale, per il quale l’imposta è indetraibile.
Di conseguenza, nel caso di variazioni in diminuzione, non vi è obbligo di alcuna nota da far transitare nel sistema OTELLO 2.0.
Ciò fermo restando che, in caso di controlli o contestazione, sarà onere del contribuente fornire la prova degli elementi idonei a giustificare la variazione operata ed il collegamento con l’operazione originaria. La prova richiesta può essere fornita anche mediante documenti riepilogativi rilasciati dagli intermediari tax free ai propri clienti (cedenti), laddove tali documenti consentano di collegare in maniera certa ed inequivoca l’originaria cessione all’uscita dei beni dal territorio dell’Unione ed alla conseguente variazione, anche cumulativa, annotata nel registro degli acquisti.
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