News Pubblicata il 10/07/2019

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Decadenza obbligo contributivo negli appalti

La Cassazione afferma che per quel che riguarda la contribuzione il termine di decadenza della solidarieta negli appalti è quinquennale



La Corte di Cassazione ha affermato nella sentenza n. 18004 del 4 luglio 2019,  in tema di solidarietà negli appalti  che  il termine  di prescrizione del pagamento dei contributi previdenziali è quinquennale e non biennale come per le retribuzioni.  Il caso riguardava   un ricorso di un ente assistenziale che contestava la pretesa contributiva avanzata dall'Inps attraverso il verbale ispettivo  con il quale si era affermata la responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 per il debito  di  una  società cooperativa.

La Corte territoriale ha  confermato la decisione di primo grado  concernente l'inefficacia del verbale di accertamento sulla base del fatto che era decorso, al momento della notifica della memoria domanda riconvenzionale svolta nei riguardi della cooperativa, il termine di due anni dalla cessazione dell'appalto previsto per la operatività  della solidarietà di cui all'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, posto che tale  termine poteva essere interrotto solo dall'attività giudiziale.

L'INPS si oppone affermando che il termine  non si applica all'INPS ma solo ai lavoratori  in quanto l'istituto nell'esercizio dei poteri d'ufficio non può decadere, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità; inoltre  con il secondo motivo nega che la decadenza, ove ritenuta sussistente, si possa evitare solo con l'introduzione di un  giudizio. 

La cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e  analizzando  le disposizioni normative che si sono succedute nel tempo arriva ad una conclusione opposta all'orientamento maggioritario della magistratura di merito . I supremi giudici  dinstinguono due possibili interpretazioni 

  1.  Una prima, secondo la quale si tratterebbe di una peculiare obbligazione contributiva che, pur legittimando il solo  Ente previdenziale alla pretesa - posto che il lavoratore non può certo ricevere i contributi- sia del tutto conformata alla speciale azione  riconosciuta al lavoratore e, quindi, soggetta al termine di decadenza di due anni.
  2. La seconda, ispirata a ragioni di ordine sistematico, che  proprio dall'assenza, nell'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, di espresse  regole relative alla pretesa contributiva  afferma che la disciplina generale dell'obbligazione contributiva  non prevede alcun termine di decadenza per l'esercizio dell'azione di accertamento dell'obbligo contributivo, soggetto solo al termine prescrizionale di cnque anni.

Questa seconda opzione, affermano i giudici,  è preferibile per varie considerazioni.
In primo luogo, va considerato che l'obbligazione contributiva non si deve confondere con l'obbligo retributivo , doveri quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi (vd., ex multis, Cass. 16 marzo 2004, n. 5353; Cass. 24 ottobre 2003 n., 15979; Cass. 29 aprile 2003, n. 6673).
L'obbligazione contributiva, derivante dalla legge  ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore  spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd.  "minimale contributivo"). Essa infatti ha anche una rilevanza sociale  e soddisfa un interesse diretto della collettività, quale  è il finanziamento del sistema previdenziale.

Fonte: Corte di Cassazione


1 FILE ALLEGATO:
cassazione 18004 2019

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