Con la Circolare n. 100 del 5 luglio 2019 l'INPS fornisce le ultime istruzioni operative in tema di Reddito e della Pensione di cittadinanza, in particolare sugli aspetti modificati dalla legge di conversione del decreto 4 2019 (Legge 26 2019).
Tra le principali modifiche si segnalano le seguenti:
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la preclusione a richiedere il beneficio se il richiedente è sottoposto a misura cautelare personale o in caso di condannato, in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per alcuni delitti. Se tali soggetti fanno parte di un nucleo familiare di un altro soggetto che richiede il RDC, non incidono sulla scala di equivalenza. Esempio: nucleo familiare di 3 maggiorenni, di cui uno sottoposto ad una misura cautelare e/o condannato in via definitiva, il parametro della s.e. è pari a 1,4, così calcolato: 1 (primo maggiorenne) + 0,4 (per il secondo maggiorenne), il terzo componente sottoposto alle predette misure non viene considerato
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nel caso di nuclei familiari con minorenni, il calcolo dell’ISEE avviene considerando il c.d. ISEE minori;
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il requisito del patrimonio immobiliare va verificato su quello esistente non solo in Italia, ma anche all’estero Gli immobili all’estero vanno dichiarati nell’ISEE con riferimento al valore al 31 dicembre dell’anno precedente, ai fini dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE), di cui all’articolo 19, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
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in relazione al patrimonio mobiliare, va considerato l’incremento dei relativi massimali per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo (ESEMPI - Esempio 1 nucleo familiare di 3 persone di cui 1 disabile medio, il valore massimo del patrimonio mobiliare è pari a 15.000 euro, così calcolato: [6.000+(2.000*2)] = 10.000 euro, incrementato di 5.000 euro (per 1 componente disabile). Esempio 2: nucleo familiare di 3 ersonei di cui 1 disabile grave, il valore massimo del patrimonio mobiliare è pari a 17.500 euro, così calcolato: [6.000+(2.000*2)] = 10.000 euro, incrementato di 7.500 euro (per 1 componente disabile grave).
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è stata modificata la norma sull’esclusione dal Rdc per i nuclei familiari che abbiano tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, fatte salve le dimissioni per giusta causa. La legge di conversione, infatti, limita l’esclusione al solo componente disoccupato che abbia presentato le dimissioni , riducendo nella misura di 0,4 punti il parametro della scala di equivalenza.
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Per quanto riguarda i requisiti economici nelle famiglie che pagano un canone di locazione viene specificato che il reddito familiare ai fini Rdc/Pdc non coincide con il valore ISR (Indicatore della Situazione Reddituale) rilevabile dall’attestazione ISEE , in quanto le modalità di calcolo sono diverse e non tengono conto di alcune componenti che vengono sottratte nell’ambito dell’ISEE (le spese sanitarie per disabili, gli assegni per il coniuge, la deduzione per redditi da lavoro dipendente ovvero pensione, le spese su base nucleo per il canone di locazione, ecc.).
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Una importante novità riguarda i cittadini extracomunitari per i quali l'INPS ha deciso la sospensione della procedura per tutte le domande presentate a decorrere dal mese di aprile 2019. Cio in quanto la legge di conversione ha posto l’ obbligo di produrre anche una certificazione dell’autorità estera competente. Tali disposizioni non si applicano ai cittadini aventi lo status di rifugiato politico; qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; né nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al predetto comma 1-bis. Su quest'ultimo punto si attendeva un decreto ministeriale che definisse l'elenco dei paesi esclusi ma non è ancora stato pubblicato. Le domande verranno riprese in considerazione dopo la pubblicazione del decreto.
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In tema di variazioni del reddito o della situazione lavorativa la circolare chiarisce che:
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l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti deve essere comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione di somme o valori superiori alle soglie , a seguito di donazione, successione o vincite, e in tal caso deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione.
Esempio: un componente del nucleo beneficiario di Rdc riceve a seguito di una successione un immobile diverso dalla casa di abitazione per un valore ai fini IMU pari a 87.000 euro, come definito ai fini ISEE. Pertanto, in tale caso deve essere comunicato, entro 15 giorni, tramite il modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”, l’avvenuta variazione che ha comportato il superamento della soglia massima di 30.000 euro per l’accesso al beneficio.
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i redditi derivanti una nuova attività di lavoro dipendente e/o autonomo devono essere comunicati entro trenta giorni dall’inizio mediante il modello “Rdc/Pdc - Com Esteso” e la comunicazione va fatta direttamente all’INPS per il tramite dei CAF, degli Enti di patronato o accedendo con PIN dispositivo sul sito istituzionale dell’INPS (www.inps.it).
L'istituto precisa che restano valide, per quanto qui non richiamato, le istruzioni fornite con la circolare n. 43 del 20 marzo 2019.