News Pubblicata il 09/07/2019

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Investimenti in Start-up e PMI innovative: le regole operative per gli incentivi

Le modalità operative delle agevolazioni fiscali a favore di chi investe in start-up innovative e in PMI innovative, nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016



Soggetti interessati e condizioni per usufruire degli incentivi fiscali per investimenti in start-up e PMI innovative, ecco le modalità operative nel Decreto del MEF del 7 maggio 2019, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 156 del 05.07.2019, contenente le disposizioni attuative delle agevolazioni previste dall'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e dall'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.

Le agevolazioni spettano per i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, delle PMI innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o Pmi innovative, e per gli investimenti in quote degli Oicr (organismi di investimento collettivo del risparmio).

Si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione di quelli risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’articolo 27 del Dl 179/2012.

Le agevolazioni sono riconosciute ai soggetti passivi IRPEF ed ai soggetti passivi IRES, che effettuano investimenti agevolati in start-up innovative o PMI innovative, ammissibili nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.

In che cosa consiste l'agevolazione

Le agevolazioni fiscali previste dall'art. 4 del presente decreto sono:

Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a euro 15.000.000 per ciascuna start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile.

Le condizioni per poter usufruire dell'agevolazione

Le agevolazioni spettano a condizione che gli investitori si procurino e conservino i seguenti documenti:

Per la PMI innovativa ammissibile, dopo il periodo di 7 anni dalla prima vendita commerciale, al piano di investimento si deve allegare:

  1. per un'impresa fino a dieci anni dalla prima vendita commerciale, una valutazione eseguita da un esperto esterno che attesti che l'impresa non ha ancora dimostrato il potenziale di generare rendimenti o l'assenza di una storia creditizia sufficientemente solida e di non disporre di garanzie;
  2. per un'impresa senza limiti di età, un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50% del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni, in linea con l'art. 21, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014.

Fonte: Fisco e Tasse



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