In data 19 ottobre 2022 viene pubblicato sul sito del Ministero del Turismo il Protocollo d'intesa in attuazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 161 del 29 settembre 2021, avente finalità di realizzazione e gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi.
Il Ministero specifica che a seguito del parere favorevole del Garante per la Protezione dei Dati Personali le Regioni e Province autonome possono procedere alla stipula con il Ministero del Turismo del protocollo di intesa avente finalità di realizzazione e gestione della Banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, previsto dall’art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del turismo 29 settembre 2021, n. 161.
Il protocollo, prevedendo la cooperazione tra le amministrazioni coinvolte, disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dei dati, le modalità di aggiornamento della banca di dati, il monitoraggio dell’efficacia delle soluzioni tecniche prescelte e le modalità di conoscenza del codice identificativo o alfanumerico delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, ivi compreso il momento di decorrenza dell’obbligo di indicazione del codice in ogni comunicazione, offerta e promozione.
Le Regioni e Province autonome che NON sottoscrivono il protocollo di intesa, forniranno, direttamente al gestore della banca dati, i dati, nonché i relativi aggiornamenti, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.
Ricordiamo che il Decreto n 161/2021 del Ministero del Turismo recante il regolamento con le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati in oggetto, e in vigore dal 1 dicembre 2021 è stato pubblicato in GU n 273 del 16 novembre 2021.
La piattaforma del turismo raccoglierà:
La banca dati in particolare conterrà:
I dati in essa contenuti vengono forniti dalle Regioni e dalle Province autonome
La banca dati è realizzata e gestita, attraverso apposita piattaforma informatica, da un soggetto selezionato al quale le regioni e le province autonome sono tenute a trasmettere i dati in loro possesso, necessari per il funzionamento e l'implementazione della stessa.
Il trasferimento dei dati dalle banche dati avviene senza oneri per le regioni e le province autonome.
Le modalità di accesso diretto alle banche dati regionali e delle province autonome contenenti le informazioni relative alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi, ai fini dell'alimentazione della piattaforma, sono stabilite dal Protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero del turismo, le regioni e le province autonome, pubblicato in data 19 ottobre 2022 sul sito del Ministero del Turismo.
Come indicato dal protocollo in oggetto, l’accesso alla Banca Dati è consentito alle seguenti categorie di soggetti per le finalità e con le modalità definite nell’Allegato 1:
Le informazioni raccolte all’interno della Banca Dati afferiscono a:
a) tipologia di alloggio;
b) ubicazione della struttura/immobile;
c) capacità ricettiva, intesa come posti letto;
d) estremi dei titoli abilitativi (e al titolo della disponibilità dell’alloggio per gli affitti brevi), ai fini dell’esercizio dell’attività ricettiva, dalla normativa nazionale, regionale e provinciale, in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) soggetto che esercita l’attività ricettiva, anche in forma di locazione breve;
f) Codice Identificativo Regionale, ove adottato, e Codice Identificativo Nazionale
Ai fini dell’alimentazione della Banca Dati, si identificano due fasi di acquisizione dei dati:
Ai sensi dell'art 3 del protocollo, si prevede che la Banca Dati genera un Codice Identificativo Nazionale univoco per ogni struttura ricettiva e immobile in locazione breve censita al proprio interno, anche in presenza di un codice CIR già definito a livello di Regione/P.A.
Il Codice Identificativo Nazionale riporta l'indicazione:
Inoltre, ai fini dell’identificazione delle strutture, ciascun Codice Identificativo Nazionale è contraddistinto da una sequenza numerica univoca generata in modo casuale.
Nel rispetto degli obblighi dettati dall’articolo 3, comma 2 del D.M. n. 161 del 29 settembre 2021, i titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici per l’offerta di alloggi a fini turistici sono tenuti a indicare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza:
Il codice deve essere indicato ed esposto in modo tale da garantirne la visibilità e un facile accesso da parte dell'utenza.
Per chi non dovesse provvedere sono previste sanzioni da 500 euro a 5.000 euro per ogni unità non comunicata.
Le sanzioni raddoppiano se la violazione è reiterata.
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