Nella risposta all'interpello 221/2019 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime di esenzione IVA per le case di riposo per gli anziani.
In generale, l'articolo 10, n. 21, del D.P.R.633/72 dispone l'esenzione dall'IVA, tra le altre, delle “prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, (…), comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie”.
Come chiarito nell'interpello, tale norma, ha natura oggettiva, nel senso che il regime di esenzione si applica alle prestazioni ivi indicate non avendo rilievo la natura giuridica del soggetto che le effettua. In vari documenti di prassi è stato, inoltre, precisato che l’esenzione presuppone la gestione globale delle strutture ivi indicate e che a tale regime sono da assoggettare anche le prestazioni rese da terzi, ancorché distintamente specificate, nell'ipotesi in cui caratterizzano nella loro interezza e sostanzialità la gestione globale di una casa di riposo.
Con riferimento al caso in esame, le prestazioni rese dalla società Alfa, sono molteplici: attività di servizi dedicata alle strutture residenziali per anziani che spaziano dai servizi di assistenza infermieristica, di alloggio, di assistenza alla persona a quelli di animazione, dalla ristorazione alla consulenza dietetico- nutrizionale, dalla lavanderia alle pulizie, dal guardaroba ad altri servizi specifici per la gestione delle residenze per anziani. Dato che praticamente consistono nella gestione globale della casa di riposo, si rende applicabile il regime di esenzione previsto dal n. 21 dell'art. 10, del DPR n. 633 del 1972.
L'interpello 221 è allegato a questo articolo.
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