Abrogato l’obbligo di comunicare la proroga della cedolare secca e la relativa sanzione che prevedeva, in caso di mancata presentazione della comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione “in cedolare secca”, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, l’applicazione della sanzione pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione veniva presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
E' questa una delle semplificazioni contenute nel cd Decreto Crescita, che in sede di conversione in legge, ha introdotto l'articolo 3-bis.
Attenzione però: in ogni caso l’omessa o tardiva presentazione della comunicazione della proroga del contratto non comporta la revoca dell’opzione già esercitata in sede di registrazione del contratto, ovvero nelle annualità successive, se il contribuente tiene un comportamento coerente con la volontà di mantenere l’opzione per tale regime:
Infine, per coprire le mancate entrate dovute all'eliminazione della sanzione, il comma 2 stabilisce che non saranno più stampati e distribuiti presso gli uffici comunali i modelli di dichiarazione.
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