News Pubblicata il 01/07/2019

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Locazioni brevi: ecco cosa cambia nel decreto crescita

Decreto crescita 2019: cosa cambia per gli affitti brevi



Arriva il “Bollino di qualità” per chi decide di dare in locazione il proprio appartamento con la formula degli affitti brevi. Il nuovo codice obbligatorio per le offerte on line servirà anche a identificare i locatori ai fini degli obblighi fiscali. In più i dati degli ospiti, che è già - obbligatorio comunicare  alla Questura potranno essere utilizzati dai Comuni anche al fine della verifica dell'obbligo di pagamento della tassa di soggiorno.

Con le novità introdotte dal Decreto Crescita arriva, dunque, una vera e propria stretta sugli obblighi fiscali dei locatori, a due anni dalle norme che hanno previsto la possibilità di utilizzare anche per queste locazioni la cedolare secca. 

Grazie al decreto tutti i comuni hanno ora la facoltà di istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno, per cui anche chi intende affittare il proprio appartamento per uso turistico dovrà verificare con il comune l'eventuale imposta di soggiorno applicabile e aggiungere la somma dovuta all'importo del canone.

Si ricorda inoltre che con la fine del 2018, grazie al Decreto Sicurezza sono poi arrivate nuove norme in materia di identificazione degli ospiti da parte di chiunque  affitta gli immobili per uso turistico, a prescindere dal fatto che l'inquilino sia o meno di nazionalità italiana. Come avviene per qualunque altra struttura ricettiva, ora chi dà in locazione il proprio appartamento con questa formula deve anche provvedere all'iscrizione al sistema telematico per la comunicazione dei dati degli alloggiati alla Questura. Si tratta del portale “AlloggiatiWeb” al quale è necessario iscriversi per essere in regola, in base a quanto previsto dall’art.109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). 

Arriverà invece in tempi strettissimi – entro fine luglio se la norma sarà rispettata – il nuovo bollino destinato a “certificare” la qualità delle strutture ricettive e identificate i proprietari. Secondo quanto prevede il testo  dell'art. 13-quater, infatti, entro un mese dovrà nascere, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un'apposita banca dati delle strutture ricettive  e degli immobili destinati alle locazioni brevi. Obbiettivo dichiarato della banca dati quello di  migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali.
Per questo tutte le strutture presenti dovranno essere identificate mediante un codice alfanumerico, denominato «codice identificativo», da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.
I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione.

La mancata pubblicazione del bollino comporta l'applicazione d una  sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro, raddoppiata in caso di reiterazione della violazione.

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Fonte: Fisco e Tasse



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