L’obbligazione contributiva minima non puo essere derogata nemmeno sulla base di un accordo tra azienda e lavoratori .
Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 15120/2019 . Il caso riguardava un verbale di accertamento con il quale l'Inail aveva contestato al titolare di un esercizio commerciale svolgente attività di ristorante-pizzeria, l'omesso versamento di premi rapportati alle retribuzioni relative a periodi di assenza dal lavoro dei dipendenti , dovute a cause diverse da ferie, malattia , in quanto concordate tra le parti per esigenze sia del datore di lavoro che dei lavoratori .
Il Tribunale accoglieva il ricorso mentre la Corte d'appello accoglieva il gravame proposto dall'Inail applicando alla fattispecie il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 1199 del 2002 e in quanto in base all' art. 1 del d.l. 9/10/1989 n. 338, conv. nella I. n. 389 del 1989, le assenze dal lavoro non contrattualmente giustificate non esonerano il datore di lavoro dal pagamento del premio sulla retribuzione cosiddetta contributiva, che resta insensibile alla retribuzione di fatto erogata, fatta eccezione per l'ipotesi in cui quest'ultima sia superiore.
L'azienda ricorre per la cassazione della sentenza di appelo in quanto afferma che nel caso in esame non si faceva questione di minimale retributivo, che era stato oggetto del decisum delle Sezioni Unite, regolarmente applicato ai propri dipendenti , ma di onere contributivo per i periodi non lavorati, in quanto l'Inail nella determinazione dell'imponibile l'aveva commisurato a 40 ore settimanali, spostando sul datore di lavoro l'onere di provare la riconducibilità delle assenze dei lavoratori ai casi di esclusione dell'onere contributivo previsto dalla legge in maniera specifica per il settore edile.
La Cassazione afferma invece che la necessità di tipizzare le ipotesi di eccezione è sorta nel settore edile proprio perché in quel caso la possibilità di rendere la prestazione lavorativa è normalmente condizionata da eventi esterni che sfuggono al controllo delle parti, e "Il fatto che per gli altri settori merceologici non vi sia analoga previsione non significa che sussista una generale libertà delle parti di modulare l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro così rimodulando anche l'obbligazione contributiva, considerato che questa seconda è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta "
Gli ermellini dunque affermano, nel respingere il ricorso , che: " Anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione è dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione) o in caso di regolare contratto part-time.
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