Tra i numerosi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nell'attesissima circolare 14/E/2019 dedicata alla fatturazione elettronica ci sono anche quelli sull'inversione contabile (cd. reverse charge). Com'è noto, nel reverse charge il cedente/prestatore documenta l’operazione con l’emissione di un documento, senza addebito dell’IVA, che è integrato dal cessionario/committente, il quale provvede all’assolvimento dell’imposta.
In generale, rientrano nella fattispecie in esame specifiche operazioni :
Pur a fronte del medesimo iter – in generale, per il cessionario/committente, numerazione ed integrazione della fattura con i dati legislativamente richiesti, nonché annotazione della stessa nei registri IVA – va rilevata la diversa forma della fattura inizialmente ricevuta, che nel caso di reverse charge interno è normalmente elettronica via SdI.
Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, ciò comporta che nell’ipotesi di reverse charge interno, e comunque in tutte quelle in cui vi è una fattura elettronica veicolata tramite SdI, a fronte dell’immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può – senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo SdI, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.
Attenzione: nei casi di reverse charge esterno resta comunque fermo l’obbligo comunicativo del cd. esterometro salvo il caso in cui il fornitore comunitario abbia emesso la fattura elettronica via SdI e quindi con le regole italiane.