News Pubblicata il 21/06/2019

Affrancamento partecipazioni: imposta sostitutiva da versare entro il 1° luglio

Imposta sostitutiva al 16% per affrancare le partecipazioni acquisite per effetto di operazioni straordinarie: versamento entro l'1.07.2019



Versamento dell'imposta sostitutiva in scadenza in caso di affrancamento di partecipazioni. In particolare, gli esercenti attività d'impresa con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno effettuato operazioni straordinarie o traslative nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e si avvalgono della facoltà di affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad

iscritti nel bilancio consolidato, anziché nel bilancio d’esercizio, sempre che siano riferibili ai maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo acquisite e iscritte nel bilancio individuale per effetto di operazioni straordinarie o traslative, devono versare in un’unica soluzione l’imposta sostitutiva di Irpef/Ires e Irap, con aliquota del 16%, senza alcuna maggiorazione.

Si ricorda che il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, indicando il codice tributo 1843.

Fonte: Fisco e Tasse



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