Continuano i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in merito al regime forfettario. Nel rimandare all'articolo Cause ostative al regime forfettario: tutti i chiarimenti per una panoramica delle principali indicazioni fornite in questi mesi, analizziamo la Risposta all'interpello 195 del 17 giugno 2019, qui allegata.
Il documento di prassi riguarda un promotore, vincente in un giudizio,che a seguito di tale vittoria riceve le provvigioni arretrate, nonché l’incentivo annuale relativo al medesimo anno. Tali somme costituiscono il corrispettivo di prestazioni rese dal Promotore alla data della loro maturazione (ossia nel 2014) nell’ambito dell’esercizio di un’attività d’impresa individuale. Il promotore finanziario, nei primi mesi del 2019 ha aperto una nuova posizione ai fini IVA e, nella dichiarazione di inizio attività ha comunicato di non conseguire ricavi o compensi superiori a euro 65.000 così da applicare il regime forfettario come regime naturale.
Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso di specie la presunzione del non raggiungimento della soglia di euro 65.000 in relazione al primo periodo d’imposta in cui troverebbe applicazione il regime forfetario, non può essere manifestata. Infatti il promotore, al momento della dichiarazione di inizio attività aveva già avuto notizia a dicembre 2018 del dispositivo esecutivo della sentenza che gli riconosce un corrispettivo superiore ai limiti di adesione al regime forfettario in argomento.
Pertanto nel caso di specie non è applicabile il regime forfettario di cui all’articolo 1 commi 54 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e di conseguenza, i compensi percepiti a seguito della sentenza sono soggetti ad IVA con l’addebito dell’imposta in fattura.
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