L'Inps ha pubblicato il Messaggio n. 2272 del 14 giugno 2019 che riepiloga la disciplina del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" (art.2 legge 29 maggio 1982, n. 297) nei diversi casi di trasferimento d’azienda, modificando alcune istruzioni fornite con la circoalre 74 2008.
L'istituto ricorda infatti che tra le tutele per i lavoratori hanno particolare la continuità del rapporto di lavoro e l’obbligazione solidale tra cedente ecessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento. Le conseguenze dell’applicazione di questi principi nei casi di intervento del Fondo di
garanzia di cui all’articolo 2 della legge n. 297/82, sono state esposte nella circolare n. 74 del 15/7/2008 , ma , alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità in materia e del nuovo contestonormativo di riferimento: è necessaria per la deflazione del contenzioso l' uniformità di condotta degli uffici un riepilogo sulla modalità di intervento del Fondo di garanzia nelle diverse ipotesi di trasferimento d’azienda.
In particolare il messaggio specifica che :
-
Nella ipotesi in cui il trasferimento in oggetto sia stato effettuato da azienda cedente in bonis,come indicato anche al paragrafo 3.1.1., lett. a), della circolare n. 74/2008, il Fondo di garanzia può intervenire, per l’intero importo maturato, solo in caso di insolvenza del datore dilavoro cessionario, vale a dire dell’imprenditore che riveste la qualifica di datore di lavoro almomento in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro.
-
Quando il trasferimento è attuato da aziende assoggettate a procedura concorsuale, ai sensi dell’articolo 47, comma 4-bis, lett. b) e b-bis) e comma 5,della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è prevista la deroga a tutte o alcune delle tutele previste dall’articolo 2112 c.c. In particolare, il comma 5 prevede che in caso di trasferimento attuato da aziende sottoposte a fallimento, concordato preventivo con cessione dei beni, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, qualora non sia stata disposta o sia cessata la continuazione dell’attività, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente non si applica l’articolo 2112 c.c., salvo che dall’accordo tra le parti risultino condizioni di miglior favore. Il comma 4-bis), lett. b) e b-bis), prevede, invece, che quando il trasferimento sia attuato da aziende poste in amministrazione straordinaria, in caso di continuazione dell’esercizio di impresa, e da aziende per le quali sia stata aperta una procedura di concordato preventivo, le disposizioni dell’articolo 2112 c.c. trovano applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo . In siffatte ipotesi, non si realizza la condizione di esigibilità del credito prevista dall’articolo 2120 c.c. e, quindi, del presupposto per l’intervento del Fondo di garanzia .
-
Questa antinomia ha alimentato un notevole contenzioso – ed in una ottica di legittimo contemperamento delle diverse esigenze e di effettiva realizzazione delle tutele dei lavoratori, l'Istituto ritiene che il TFR (maturato nei confronti del cedente) possa essere considerato esigibile alla data del trasferimento;
-
anche in caso di affitto d’azienda operato dal curatore, il credito per TFR, in presenza degli altri requisiti previsti dall’articolo 2 della legge n. 297/82, deve essere considerato esigibile all’atto del trasferimento.
Il messaggi prevede infine il riesame delle richieste di intervento del Fondo alla luce delle indicazioni fornite, fatta salva l’eventuale intervenuta decadenza dall’azione giudiziaria nonché quanto disposto con sentenza passata in giudicato. Laddove sia pendente giudizio, l’eventuale accoglimento della domanda amministrativa dovràessere tempestivamente segnalato all’Ufficio legale competente.