La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con interpello n. 4 del 28 maggio 2019, ha fornito, alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), un parere in merito ai seguenti quesiti:
La risposta del Ministero del Lavoro ricorda innanzitutto le due principali previsioni normative del Testo unico sulla Sicurezza sui dati sanitari:
– l’articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 sugli “Obblighi del Medico Competente”, prevede che : “Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente”;
– l’articolo 53 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, rubricato “Tenuta della documentazione”, comma 1, stabilisce quanto segue: “È consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo”;
Quindi la Commissione ritiene che anche se è consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal medesimo decreto , va posta particolare attenzione nella custodia dei dati sanitari al rispetto del segreto professionale e alla tutela della privacy, con soluzioni concordate che garantiscano l’accessibilità solo al medico competente e NON al datore di lavoro né all’amministratore di sistema .
Ti potrebbero interessare i seguenti ebook della Collana Facile per tutti: