News Pubblicata il 12/06/2019

Tempo di lettura: 1 minuto

CCNL commercio Confesercenti: accordo sui contratti a termine

contratti di lavoro a tempo determinato nel settore terziario e stagionalità : confermate le deroghe al Decreto dignità per le località turistiche anche in aziende non stagionali



E' stato firmato lo scorso  27 maggio 2019 da Confesercenti, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs  un nuovo accordo in materia di  contratti di lavoro a tempo determinato nel settore terziario nelle località turistiche (CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi)

L'intesa si è resa necessaria a seguito delle modifiche apportate dal decreto dignità (decreto legge 87/2018) che ha ridotto  la durata massima dei contratti a tempo determinato,e il numero delle proroghe e dei rinnovi, oltre che reintrodurre l'obbligo delle causali, mantenendo comunque in essere la deroga in materia di stagionalità.

A questo proposito, nel verbale di accordo le parti hanno concordato sulla piena  applicabilità dell'art. 66 bis introdotto  nell'accordo di rinnovo del 12 luglio 2016 del Ccnl terziario   che ha ampliato le  ipotesi di attività stagionali rispetto a quelle normate per legge  dal Dpr 1525/1963. In particolare l'articolo 66 bis  riguarda i Contratti a tempo determinato in località turistiche e prevede che :

"preso atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il presente c.c.n.l., pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al D.P.R. 7 ottobre  1963. n.  1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno, concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, pertanto esclusi da limitazioni quantitative ai sensi dell'art. I O. comma 7. le,t. b). D.Lgs. n. 368/200-h art. 23 punto 2 lettera c) del Dlgs 8l/2015"

Le parti concordano che l'individuazione delle località a prevalente vocazione turistica, ove si collocano le suddette assunzioni a tempo determinato, sia definita dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente c.c.n.l., con apposito accordo.
 

Fonte: Fisco e Tasse



TAG: La rubrica del lavoro CCNL e tabelle retributive 2024