Nella Circolare INPS n. 84 vengono comunicati gli importi dei contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2019
1. Aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
Per l’anno 2019 si applica l’aumento di 0,20 punti percentuali per cui dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019
Concedente 20,15% (esclusa la quota base pari a 0,11%)
Concessionario 8,84%
Totale 28,99%
2. Riduzione oneri sociali . Per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti:
Esoneri aliquote contributive Assegni familiari 0,43% Tutela maternità 0,03% Disoccupazione 0,34%
3. Riduzione del costo del lavoro ( legge 23 dicembre 2005, n. 266), l’esonero di 1 punto percentuale complessivo , umulabile con quello già previsto dall’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto, nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali come segue :
Aliquota disoccupazione: 2,75%
Esonero ex art. 1, commi 361 e 362, L. 266/2005: 1,00%
4. Contributi INAIL
I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro restano fissati alle aliquote 2018 nelle seguenti misure:
5. Salari medi provinciali
Per piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti, e per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, continuano a trovare applicazione le disposizioni dell’articolo 28 del D.P.R. n. 488/68 e dall’articolo 7 della legge n. 233/1990. Pertanto la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale stabilito per gli operai agricoli a tempo determinato.
6. Agevolazioni per zone tariffarie
Per alcune zone territoriali continuano ad applicarsi le agevolazioni contributive, come per il 2018
-territori montani: riduzione del 75%
-territori svantaggiati: riduzione del 68%
7. Modalità di pagamento
L’importo dovuto deve essere versato in quattro rate, tramite modello F24, presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale.
Dal sito dell’Istituto (www.inps.it) il concedente , si può visualizzare il dettaglio contributivo e stampare la delega di pagamento F24 accedendo ai servizi on-line per il cittadino, selezionando la voce “Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF”.
I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio 2019, il 16 settembre 2019, il 18 novembre 2019 e il 16 gennaio 2020.
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