Nel Messaggio n. 2109 del 4 giugno 2019 l'INPS comunica le modalità di utilizzo del Polo Unico per le visite fiscali anche per gli appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Con il messaggio n. 1399 del 29/03/2018 l’Istituto aveva riepilogato le disposizioni di leggein materia di Polo Unico di medicina fiscale comunicando la necessità di “approfondimenti e verifiche con i Ministeri vigilanti” riguardo l’esclusione dal campo di applicazione della normativa sul Polo Unico di medicina fiscale (artt. 18 e 22 del D.lgs n. 75/2017) del personale delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
In data 25 marzo 2019 la Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito che il personale delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è da considerare assoggettato alla normativa sul Polo Unico della medicina fiscale, pur riservando ad ulteriori approfondimenti la questione relativa all’esclusione di tale personale dall’obbligo della certificazione telematica di malattia.
Gli applicativi informatici nel Portale aziende on line - sono stati quindi aggiornati in questo senso.
In ogni caso, qualora un’amministrazione non venga riconosciuta automaticamente dall’applicativo on line, in fase di richiesta di visita medica di controllo la stessa avrà la possibilità di autodichiarare la qualità di datore di lavoro cui si applica la disciplina del Polo Unico.
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