Con la Risposta all'interpello 178 del 3 giugno 2019 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle note di variazioni IVA. Il caso riguarda la Società Alfa che prima della dichiarazione di fallimento, aveva un contenzioso avente a oggetto:
Dato il fallimento di Alfa, il giudizio è stato dichiarato interrotto e, pertanto, Beta ha rivendicato la proprietà dei veicoli e ne ha richiesto la restituzione al Tribunale Fallimentare. Nelle more della formazione dello stato passivo è stato stipulato un accordo transattivo in base al quale Alfa deve restituire le autovetture oggetto di contenzioso e Beta deve pagare una somma in favore del fallimento di Alfa a saldo, stralcio e transazione di ogni e qualsiasi pretesa.
Nell'interpello Alfa ha chiesto di conoscere il corretto inquadramento degli effetti dell’accordo transattivo e se sussistano i presupposti per l’emissione da parte di Beta delle note di variazione in diminuzione IVA.
Per prima cosa le Entrate hanno ricordato che la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Al fine di stabilire il trattamento fiscale della transazione, è necessario effettuare una valutazione caso per caso in quanto:
Con riguardo al caso in esame, l’accordo transattivo sottoscritto dalle parti ha natura dichiarativa.
Inoltre, l'articolo 26, comma 2, del d.P.R. 633/72 dispone che se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione. Ma questa norma non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti.
Ciò posto, considerato che la transazione tra le parti costituisce un accordo sopravvenuto, è applicabile il limite temporale di cui al citato comma 3 dell’articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui la variazione non può essere effettuata dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione delle operazioni originarie di vendita degli autoveicoli. Per i suesposti motivi, si ritiene che le note di variazione emesse da Beta in dipendenza del sopravvenuto accordo transattivo non possono ritenersi legittime, mancando i presupposti per la loro emissione. Giova, altresì, precisare che nel caso di procedure concorsuali la facoltà di emettere note di variazione IVA in caso di mancato pagamento in tutto o in parte conseguente all’accertata infruttuosità della procedura è subordinato alla circostanza che il creditore (cedente/prestatore) partecipi alla procedura ossia, nel caso di fallimento, si sia insinuato nel passivo fallimentare. Circostanza, questa, assente nel caso in esame.
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