News Pubblicata il 03/06/2019

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Pensionati che si trasferiscono nel Sud Italia: ecco le regole per pagare il 7%

Pensionati che dall’estero trasferiscono la residenza nei piccoli Comuni del Sud-Italia. Pubblicate le regole delle Entrate per l’imposta sostitutiva al 7%



Pubblicate le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per i contribuenti titolari di pensioni estere che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20mila abitanti, beneficiando in tal modo di un’imposta sostitutiva pari al 7%. L’opzione è valida per i primi 5 anni successivi a quello in cui essa viene esercitata, a patto che non si verifichino le condizioni che possono determinarne la revoca.

Con il provvedimento  167878 di venerdì 31 maggio 2019 del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità di esercizio e revoca dell’opzione, la cessazione degli effetti, le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva nonché la fonte informativa per individuare i Comuni aventi le caratteristiche previste dalla norma.

L’opzione per il regime di imposta sostitutiva si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui i soggetti interessati hanno effettivamente trasferito la residenza fiscale in uno dei Comuni del Sud aventi le caratteristiche previste dalla norma ed è efficace a decorrere dallo stesso periodo d’imposta. In particolare, nella dichiarazione dei redditi il contribuente è tenuto a riportare i 5 requisiti che danno diritto all’opzione:

Gli effetti del regime di imposizione sostitutiva dei redditi prodotti all’estero cessano, in ogni caso, decorsi i cinque anni successivi al periodo d’imposta in cui è esercitata l’opzione. Ad ogni modo, il contribuente che ha esercitato l’opzione può revocarla in uno dei periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata esercitata, comunicando tale revoca nella dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo periodo di imposta di validità dell’opzione.

Riguardo l’eventuale decadenza da tale regime, questa si verifica nei seguenti casi:

  1. qualora vengano meno i requisiti richiesti dalla norma;
  2. per omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi;
  3. in caso di trasferimento della residenza fiscale in un Comune italiano diverso da quelli indicati, oppure, se il contribuente decide di trasferire la residenza fiscale all’estero.

 l’opzione è inefficace, e quindi decade, laddove, in esito ad attività di controllo, sia accertata la sussistenza della residenza fiscale in Italia nei cinque anni precedenti l’esercizio della stessa. E comunque, la revoca dell’opzione e la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.

Per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, i soggetti che hanno esercitato l’opzione provvedono al versamento, in un’unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dovuta, calcolata in via forfettaria con l’aliquota del 7 per cento sui redditi prodotti all’estero.

Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31.05.2019 n. 167878

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