Il certificato di ricovero del familiare malato è sufficiente per fruire dei permessi retributi per assistenza legge 53 2000, cosi come per la legge 104 1992, anche se non riportano la specificazione sulla gravita della malattia
La Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 14794 del 30 maggio 2019 ha respinto infatti il ricorso di una azienda che contestava il diritto alla retribuzione di una lavoratrice che si era assentata tre giorni per assistere la madre , ricoverata per un intervento chirurugico.
Va ricordato che ai sensi della Legge 08 marzo 2000 n. 53 e del D.M. 21 luglio 2000 n. 278 , ai lavoratori dipendenti pubblici o privati spetta un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità di un congiunto e nello specifico:
In via generale i giorni di permesso, nel limite di tre giorni o della quota prevista dal Ccnl, devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
N.B.: i tre giorni l’anno sono relativi al lavoratore e non ai familiari cui si riferisce il permesso e,ad esempio, se nel corso dello stesso anno un lavoratore si trova a dover affrontare due situazioni di grave infermità , avrà comunque diritto a tre sole giornate di permesso . Questi permessi sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle persone invalide di cui all'art. 33 della Legge n.104 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni.
La Suprema Corte nell'orodinanza citata ha affermato che : "correttamente la corte di merito ha ritenuto che la "documentata grave infermità" di cui all'art. 4 della legge n.53 /2000 quale presupposto per riconoscere il diritto al permesso non deve necessariamente essere contenuta nei certificati medici presentati dal lavoratore nei termini stabiliti dal DM attuativo della legge, che definisce i criteri di fruizione dei congedi in termini ivi indicati, pena la decadenza dal diritto, potendo la grave infermità essere provata successivamente attraverso idonea documentazione medica, anche prodotta in giudizio; ed infatti non vanno confuse le modalità amministrative per fruire dei permessi , che sono disciplinate dall' art.3 del DM 278/2000 attuativo, in termini di presentazione della richiesta di permesso correlata ali' effettiva assistenza al malato e dunque in tempi ravvicinati all'evento, con la prova che il lavoratore deve dare della sussistenza del presupposto richiesto dall' art.4 della legge citata, ossia dell' effettiva esistenza di una grave infermità che, ove venga contestata dal datore di lavoro, potrà essere dimostrata anche in giudizio , come avvenuto nel caso in esame.
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