Continuano a pioggia i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle cause ostative all'accesso o alla permanenza nel regime forfettario. Vediamo le ultime indicazioni fornite, rimandando all'articolo Cause ostative al regime forfettario: tutti i chiarimenti per la raccolta completa delle risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate nel corso del 2019.
La Risposta all'interpello 169 del 30 maggio 2019 ha chiarito che un architetto, amministratore unico di due società s.r.l, detenute con il padre e il fratello, da cui deriva la prevalenza del suo reddito professionale soddisfa entrambi i requisiti della causa ostativa di cui al comma 57, lettera d), della legge 23 dicembre 2014, n.190, come modificata dalla legge di bilancio 2019 cioè il controllo diretto o indiretto della società e l'esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente oindirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Pertanto, a parità di condizioni il contribuente potrà usufruire del regime forfettario per il 2019 ma non per gli esercizi successivi.
La Risposta all'interpello 170 del 30 maggio 2019 ha affrontato nuovamente il tema di un medico con contratto di lavoro subordinato presso una ASL, che presta anche lavoro autonomo presso la stessa. Nella particolare ipotesi in cui, prima dell’entrata in vigore della lettera d-bis), il contribuente conseguiva sia redditi di lavoro autonomo (o d’impresa) sia redditi di lavoro dipendente (o assimilati) nei confronti del medesimo datore di lavoro, la causa ostativa in esame non potrà trovare applicazione se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza. Ebbene, qualora per l’intero periodo di sorveglianza il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) permanga senza subire alcuna modifica sostanziale, non potrà operare la causa ostativa in esame, con conseguente applicazione del regime forfetario. Viceversa, qualora il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) dovesse subire, durante il periodo di sorveglianza, modifiche sostanziali volte a traslare una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo per poter usufruire sulla maggiore quota di redditi di lavoro autonomo del regime forfetario, si applicherà la causa ostativa che comporterà la fuoriuscita dal regime forfetario nel periodo d’imposta successivo a quello in cui si verifica il predetto mutamento sostanziale.
La Risposta all'interpello 171 del 30 maggio 2019 affronta il tema del possessore di una start-up che intende chiudere la stessa e successivamente aprire partita IVA aderendo al regime forfettario. Sul presupposto che l’istante liquidi effettivamente e cancelli dal registro delle imprese la società controllata prima di avviare l’attività di lavoro autonomo, non opererà nei suoi confronti la causa ostativa di cui al comma 57, articolo unico della Legge di bilancio 2015.
Infine, la Risposta all'interpello 173 del 30 maggio 2019 riguarda un cittadino estero che intende svolgere in Italia la medesima attività in forma di lavoro autonomo, con adesione al regime forfettario. Il contribuente dichiara che, all’inizio, potrebbe prestare la sua attività professionale principalmente nei confronti del suo ultimo datore di lavoro (estero). Nel rispondere l'Agenzia ha chiarito che la circostanza che il professionista possa instaurare un rapporto di lavoro autonomo con un soggetto estero, con il quale è intercorso, sempre all’estero, un rapporto di lavoro dipendente durante il periodo di sorveglianza, escluderebbe la sussistenza di un’artificiosa trasformazione del rapporto ai fini di una migliore tassazione, non essendovi alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato dei redditi di lavoro dipendente percepiti all’estero. Pertanto, nel presupposto che il contribuente rientri in Italia e sia ivi residente, ai fini fiscali, si ritiene che l’istante possa applicare il regime forfetario.
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