Tre risposte dell'Agenzia delle Entrate in una mattina tutte inerenti le cause ostative al regime forfettario. A quasi 6 mesi dall'entrata in vigore delle novità introdotte nel regime forfettario dalla Legge di bilancio 2019, sono più che mai numerosi i chiarimenti pubblicati dall'Agenzia delle Entrate sulle cause ostative di accesso o permanenza nel regime.
La risposta all'interpello 161 del 28 maggio 2019 riguarda un pensionato che ha aperto successivamente una partita IVA per lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo professionale che è stata esercitata, in via prevalente, nei confronti dell’ex datore di lavoro. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, con specifico riferimento ai pensionati che percepiscono redditi di lavoro dipendente, gli stessi non incorreranno nella causa ostativa in esame ogniqualvolta il pensionamento sia obbligatorio ai termini di legge. Pertanto, qualora il pensionamento fosse intervenuto per obbligo di legge nel corso del 2017, non risulterebbe integrata la causa ostativa e l’istante non decadrebbe dal regime forfetario nel periodo d’imposta (fermi restando gli ulteriori requisiti e cause ostative).
La risposta all'interpello 162 del 28 maggio 2019 riguarda un socio (con una quota pari al 50%) e amministratore della società Alfa s.r.l con codice ATECO sezione C, che intende avviare una ditta individuale con attività rientrante nella sezione G del codice Ateco. In questi casi affinché operi la causa ostativa è necessaria la compresenza:
In questo caso si verifica la prima causa ostativa ma non sembra integrarsi la seconda data l'appartenenza delle due attività a due sezioni ATECO differenti.
Infine con la risposta all'interpello 163 del 28 maggio 2019 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la circostanza che il rapporto di lavoro autonomo tra il professionista e l’ente pubblico (con il quale è intercorso un rapporto di lavoro dipendente durante il periodo di sorveglianza) si potrà eventualmente instaurare solo se il primo risulterà vincitore all’esito di un concorso pubblico bandito dal secondo, escluderebbe la sussistenza di un’artificiosa trasformazione del rapporto stesso di lavoro. Pertanto, nel caso in cui il contribuente dovesse risultare vincitore all’esito della procedura concorsuale, nei confronti dello stesso non opererà la causa ostativa in parola. È appena il caso di precisare che, qualora il contribuente dovesse risultare vincitore del concorso e dovesse svolgere a favore dell’Azienda Sanitaria ... un’attività effettivamente riconducibile, ai fini fiscali, a un rapporto di lavoro da cui ritrarre reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente, lo stesso non potrebbe in ogni caso applicare il regime forfetario in esame.
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