News Pubblicata il 30/05/2019

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Inserzioni di lavoro anonime, multa al giornale

Le sanzioni per inserzioni lavoro senza indicazione dell'azienda committente e le modalità alternative. L' Ordinanza Cassazione 14249 1219 riepiloga la normativa



La Corte di Cassazione  ha affermato nell'ordinanza n. 14249 del 24 maggio 2019 che , ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs n. 276/2003, le aziende che effettuano inserzioni di ricerca di lavoro  possono restare anonime solo nel caso affidino la procedura di selezione ad un soggetto autorizzato o accreditato. In caso contrario l'editore deve comunicare il nominativo  del committente al Centro per l'impiego. 
La  Suprema Corte ha confermato la sanzione , stabilita dalla Corte di Appello di Bologna, al direttore del giornale che ha pubblicato l'inserzione in cui mancava la ragione sociale dell'azienda che cercava personale  . 

L'ordinanza ricorda che l'art. 9, D.Lgs. n. 276 del 2003, ha previsto: "sono vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione, in qualunque forma effettuate, relative ad attività di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione effettuate in forma anonima e comunque da soggetti, pubblici o privati, non autorizzati o accreditati all'incontro tra domanda e offerta di lavoro eccezion fatta per quelle comunicazioni che facciano esplicito riferimento ai soggetti in questione, o entità ad essi collegate perché facenti parte dello stesso gruppo di imprese o in quanto controllati o controllanti, in quanto potenziali datori di lavoro";  il successivo articolo 19 stabilisce, al comma 1, che "gli editori, i direttori responsabili e i gestori di siti sui quali siano pubblicati annunci in violazione delle  disposizioni di cui all'articolo 9 sono puniti con una sanzione amministrativa  pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro";

L'ordinanza ha anche specificato , facendo riferimento alla Circolare del Ministero del Lavoro n. 30/2004, che  se l’azienda intende evitare di rendere noto pubblicamente  il proprio nome,  gli editori e i gestori di siti internet sono tenuti a comunicare al centro per l’impiego  i dati sull'inserzione  :  nome  di chi ha commissionato e informazioni utili all’identificazione del datore di lavoro. Questo il testo della circolare ministeriale:

"Sono dunque vietate le comunicazioni anonime. Sono  altresì vietate le comunicazioni relative ad attività di ricerca e selezione del  personale, ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione effettuate a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione che  non siano effettuate da parte di soggetti, pubblici o privati, autorizzati o accreditati. Possono tuttavia effettuare le comunicazioni in oggetto i potenziali datori di lavoro, purché ciò avvenga in forma non anonima a garanzia della trasparenza del mercato del lavoro e del pieno rispetto delle norme poste a tutela della protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196 del 2003).

A questo fine, se il potenziale datore di lavoro vuole di fatto conservare l'anonimato la comunicazione in oggetto potrà essere veicolata, a titolo oneroso o gratuito, per il tramite un soggetto autorizzato o accreditato ovvero, gratuitamente, per il tramite dei centri dell'impiego della sede/residenza del committente che si
faranno garanti nei confronti dei titolari dei dati inviati in risposta all'annuncio, del rispetto di quanto stabilito in materia di trattamento dei dati personali.

In quest'ultimo caso, ai fini del controllo da parte della Amministrazione di vigilanza, gli editori e i gestori di siti sui quali sono pubblicati detti annunci inviano entro 10 giorni dalla pubblicazione al Centro per l'impiego competente, anche per il tramite della concessionaria di pubblicità, il nominativo del committente, con gli estremi del codice fiscale se persona fisica o della partita IVA se persona  giuridica, e il testo della relativa ricerca con indicata la posizione di lavoro  oggetto della inserzione"; 

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Fonte: Corte di Cassazione


1 FILE ALLEGATO:
Ordinanza Cassazione 24249-2019 inserzioni lavoro

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