La circolare INPS 77 del 24 maggio 2019 fornisce le istruzioni per l'applicazione dell'Articolo 1, commi 283 e 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) in merito alla stabilizzazione dell’indennizzo per le aziende commerciali in crisi (d.lgs n. 207/1996).
Dal 1° gennaio 2019 l'indennizzo diviene una misura strutturale per cui è stabilizzato l’obbligo di versamento del contributo aggiuntivo dello 0,09% destinato, in parte, al Fondo che lo finanzia.
L'istituto, per quanto riguarda requisiti, condizioni , importo, periodi di erogazione ai fini pensionistici, richiama le circolari n. 111 del 25 maggio 1996, n. 39 del 18 febbraio 1998 e n. 20 del 21 gennaio 2002.
Sono destinatari dell'indennizzo iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali gestita dall’Istituto, che esercitano, in qualità di titolari (anche in forma societaria) o coadiutori, le seguenti attività:
a titolo esemplificativo, non rientrano tra i destinatari della norma gli esercenti le seguenti attività:
L'indennizzo spetta ai soggetti in possesso dei requisiti di seguito riepilogati:
Per le ipotesi in cui risultino omissioni contributive, il trattamento potrà essere erogato solo con compensazione dei contributi omessi (fino a un quinto dell'importo) . La possibilità di concedere l’indennizzo e recuperare le omissioni contributive è esclusa nei casi in cui il contribuente non abbia mai presentato una dichiarazione dei redditi d’impresa.
L’erogazione dell’indennizzo è subordinata alla condizione che i predetti soggetti abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale.
Sono esclusi soggetti che hanno ceduto, venduto o donato la licenza/autorizzazione o, se in possesso di più di una licenza (ad esempio, ambulanti che svolgono attività in più comuni) ne abbiano ceduto, venduto o donate solo alcune;
INCOMPATIBILITA'
L'indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo, subordinato o occasionale , mentre non costituisce causa di incompatibilità la qualifica di “socio accomandante” di una società in accomandita semplice .
La prestazione è compatibile con l’erogazione di qualsiasi trattamento pensionistico diretto, ad esclusione della pensione di vecchiaia.
L’indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
Dato che la cancellazione dal Registro delle imprese è una condizione essenziale, nel caso questa abbia una data successiva alla domanda di indennizzo, la decorrenza dovrà essere differita al primo giorno del mese successivo all’avvenuta cancellazione.
La decorrenza degli indennizzi non potrà essere, in ogni caso, antecedente al 1° febbraio 2019, primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della legge di bilancio 2019.
AGGIORNAMENTO 15.1.2020
L'INPS ha fornito con la circolare 4 del 13 gennaio 2020 le istruzioni per l'applicazione delle nuove norme sull'indennizzo commercianti che hanno cessato l'attività prevista dal recente decreto 101 2019 . La novità riguarda l'estensione dell’ambito di applicazione dell’indennizzo anche ai soggetti che hanno cessato definitivamente l’attività commerciale nel 2017 e nel 2018 che erano rimasti esclusi dalla proroga della misura a partire dal 2019, introdotta dalla legge di bilancio 2019.
La decorrenza del trattamento non è comunque essere anteriore al 1° dicembre 2019.
Per quanto concerne requisiti, condizioni di accesso, modalità di presentazione della domanda, importo del trattamento ed incompatibilità restano ferme le istruzioni già fornite.
Anche se l’indennizzo è diventato una misura strutturale; la concessione rimane subordinata, alla disponibilità delle risorse del Fondo . La legge di stabilità infatti ha anche ripristinato, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’obbligatorietà del contributo aggiuntivo di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 207/1996. Pertanto, a decorrere dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2019, gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, unitamente alla contribuzione dovuta ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, e ss.mm.ii., sono tenuti al versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09%.
L’Istituto effettua il monitoraggio degli oneri derivanti dall’erogazione della prestazione in commento. In caso di esaurimento delle risorse e di mancato adeguamento della aliquota contributiva, non saranno prese in considerazione ulteriori domande di indennizzo.
La domanda deve essere presentata telematicamente all’Istituto, direttamente dal cittadino in possesso delle credenziali di accesso (PIN rilasciato dall’Istituto, SPID o Carta Nazionale dei Servizi) tramite il servizio “Domanda Indennità commercianti”, accessibile dal sito www.inps.it cliccando su “Tutti i servizi” > “Domanda Indennità commercianti”, oppure per il tramite dei Patronati o degli altri soggetti abilitati all’intermediazione delle istanze di servizio all’INPS o, in alternativa, tramite il Contact Center INPS.
Le domande già presentate, a decorrere dal 1° gennaio 2019, utilizzando il vecchio modello, non dovranno essere ripresentate .
La domanda deve essere corredata della scheda istruttoria, allegata alla circolare (Allegato n. 4). Avverso le decisioni del Comitato, il richiedente potrà adire esclusivamente l’Autorità giudiziaria.
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