L'Articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha introdotto una novità in tema di vendita al dettaglio di prodotti agricoli e alimentari, da parte degli imprenditori agricoli .
In particolare la legge di stabilità ha modificato la precedente normativa (art. 4, comma 1, d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228) sulla vendita al dettaglio da parte degli imprenditori agricoli sia in forma singola che associata) dei prodotti che dovevano essere "provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende" ,
Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 2135 c.c., è imprenditore agricolo chi esercita la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali e le attività connesse e che per attività connesse si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali.
Il comma 700 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018 conferma la possibilità di esercitare la vendita al dettaglio dei prodotti agricoli e alimentari da parte degli imprenditori agricoli , fatta salva la normativa su igiene e sanità ,. e specifica che :
L'Inps con la circolare 76 del 21 maggio 2019 fornisce chiarimenti in materia e specifica che il concetto di prevalenza è riferito al solo fatturato e non alla quantità di prodotti acquistati
Inoltre si sottolinea che dal punto di vista previdenziale l’attività di vendita al dettaglio di prodotti agricoli e alimentari non fa venire meno i requisiti per la definizione agricola dell’azienda che continuerà ad essere assoggettata alla contribuzione agricola unificata.
La circolare fornisce poi le istruzioni per la compilazione della Denuncia Aziendale (D.A.), relativamente ai campi coinvolti nella novità.
Considerato che l’attività di vendita al dettaglio dei prodotti agricoli e alimentari deve essere svolta, da soggetti che esercitano come attività principale quella di produzione agricola, potranno essere considerate tali le aziende tenute alla compilazione dei quadri F, G, H (terreni, allevamenti e macchine agricole) della D.A.
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