Ulteriori precisazioni dell'Agenzia delle Entrate, fornite con una nuova Circolare (la n. 10/2019) sulla definizione agevolata delle controversie tributarie (articolo 6, Dl 119/2018), in particolare fa luce su alcuni dubbi pervenuti da associazioni di categoria, professionisti e dalle strutture territoriali anche in relazione alle istanze di definizione già presentate dai contribuenti.
Questi i 4 argomenti oggetto di chiarimenti:
Tra le risposte fornite nel documento di prassi delle Entrate segnaliamo quella relativa alla “speciale” ipotesi di definizione agevolata delle liti riguardanti le società e le associazioni sportive dilettantistiche.
Si chiede se ai fini del calcolo degli interessi dovuti dalle società e associazioni sportive dilettantistiche, per la definizione agevolata ai sensi dell’articolo 7 del DL 119/2018, si deve far riferimento, quale dies ad quem:
L'amministrazione precisa che come chiarito al paragrafo 12.3 della circolare n. 6 del 1° aprile 2019, per le liti definibili ai sensi dell’articolo 7, va effettuato il versamento del:
La determinazione dell’“importo lordo dovuto” per la definizione va quindi effettuata applicando le predette percentuali del quaranta, del dieci e del cinquanta per cento all’imposta in contestazione, nonché del cinque e del dieci per cento alle relative sanzioni e agli interessi accertati. Si precisa che, anche al fine di semplificare l’applicazione della disposizione in esame, occorre fare riferimento all’ammontare degli interessi come risultanti dall’avviso di accertamento, calcolati di regola fino alla data di emissione dell’atto.
Come già precisato nella circolare n. 6 del 2019, inoltre, sebbene le disposizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) del comma 2 dell’articolo 7 rechino riferimento alle sanzioni e agli interessi “accertati”, si ritiene che la determinazione degli importi dovuti per la definizione agevolata vada sempre effettuata tenendo conto delle somme effettivamente in contestazione.
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