La Legge europea 2018, che contiene disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea (Legge del 3 maggio 2019 n. 37) è stata pubblicata in GU del 10.05.2019 n. 108.
In materia di lavoro ci sono alcune disposizioni piuttosto rilevanti:
il termine di un mese, previsto per lo svolgimento della verifica - da parte dell'autorità competente - dell'autenticità e della validità dei documenti presentati decorra, anziché dal ricevimento della domanda, dalla scadenza del precedente termine (posto per i primi adempimenti dell'autorità)
Per quanto riguarda la professione di agente d'affari in mediazione. L'attuale regime è stato contestato dalla Commissione europea in quanto limiterebbe fortemente le attività che un agente immobiliare può svolgere e con restrizioni sproporzionate all'accesso ad una professione. La legge europea quindi limita l'incompatibilità dell’attività di mediazione alle seguenti ipotesi:
attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l’attività di mediazione;
attività svolta in qualità di dipendente (ad esclusione delle imprese di mediazione) di:ente pubblico o privato,istituto bancario, finanziario o assicurativo;
Infine, nell'ambito della procedura di infrazione 2018/2175, la Commissione europea ha rilevato che l'art. 5, co. 3, della L. 39/1989, limiterebbe fortemente le attività che un agente immobiliare può svolgere, osservando che l'articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE e l'articolo 49 TFUE prevedono che qualsiasi restrizione dell'accesso a una professione o, più in generale, a un'attività di prestazione di servizi rispetti in particolare il principio di proporzionalità: tali restrizioni, per essere giustificate, devono quindi essere proporzionate, adatte alle rispettive professioni e dettate da un motivo imperativo di interesse generale.
Oggi a giudizio della Commissione le norme vigenti sembrerebbero "impedire agli agenti immobiliari di esercitare qualunque altra attività diversa dall'intermediazione immobiliare. Tale divieto ostacolerebbe la possibilità di sviluppare modelli commerciali innovativi e flessibili e limiterebbe la capacità degli agenti immobiliari di offrire servizi adattati alle necessità dei loro clienti. ... Anche qualora tali interessi generali sostengano pienamente le norme deontologiche della professione in questione e mirino a garantire l'indipendenza e l'imparzialità della stessa, rimarrebbe tuttavia da chiarire come una regola di incompatibilità così severa come quella in questione possa essere considerata necessaria per il raggiungimento di tali obiettivi. Non emergerebbe con chiarezza come l'esercizio di qualunque altra attività senza alcuna distinzione possa incidere negativamente sul rendimento professionale degli agenti immobiliari e per quale motivo, per proteggere i consumatori, non siano sufficienti soluzioni meno restrittive".
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