Come si effettua il passaggio dal regime fiscale di vantaggio al regime forfettario? Chiarimenti nella Risposta 140 del 14 maggio 2019 dell'Agenzia delle Entrate, qui allegata.
L'istane, libero professionista in regime fiscale di vantaggio nel 2019 prevede di fuoriuscire a causa del superamento per oltre il 50% del limite di euro 30.000. Nel merito ha chiesto se può passare al regime forfettario e nel caso se è sufficiente dal momento dell’emissione della fattura che determinerà il superamento della soglia di euro 30.000, indicare il riferimento normativo del regime forfetario e applicarlo con aliquota al 15%.
Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che se ai fini IVA il regime di vantaggio e il regime forfettario prevedono il medesimo trattamento delle operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizi, sicché è sufficiente che sia indicato nelle fatture il riferimento al regime forfetario e non anche quello al regime di vantaggio, ai fini dell’imposizione diretta i due regimi presentano, per la determinazione del reddito imponibile, delle caratteristiche non del tutto coincidenti. Ne consegue che il reddito imponibile per tutto il 2019 andrà determinato applicando le sole disposizioni del regime forfetario.
Si ricorda, infine, che, diversamente dal regime di vantaggio, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57 (c.d. cause ostative) ovvero a seguito di apposita opzione per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
Tutti i principali chiarimenti sulle cause ostative al regime forfettario forniti dall'Agenzia delle Entrate sono riepilogati nell'articolo Cause ostative al regime forfettario: tutti i chiarimenti
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