Con una nota della "Direzione del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese" del Ministero del lavoro si chiariscono le modalità di calcolo del numero minimo di lavoratori svantaggiati nell’impresa sociale.
Erano stati chiesti chiarimenti sul’articolo 2 comma 4 del d.lgs. n. 112/2017 e s.m.i., secondo il quale “l’impresa sociale impiega alle sue dipendenze un numero di persone” appartenenti alle citate categorie “non inferiore al trenta per cento dei lavoratori”, tenendo presente che “ai fini del computo di questa percentuale minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non possono contare per più di un terzo e per più di ventiquattro mesi dall’assunzione”.
In particolare, era stato chiesto :
1) Se il computo della percentuale dei lavoratori svantaggiati debba effettuarsi “per teste” o non con riferimento al “monte ore” lavorate;
2) Se il calcolo della percentuale derivi dal rapporto tra lavoratori svantaggiati e lavoratori non svantaggiati oppure da quello tra lavoratori svantaggiati e totale dei lavoratori (dato dalla somma tra lavoratori svantaggiati e lavoratori non svantaggiati).
La nota afferma che benché le categorie svantaggiate ex art. 2 comma 4 del d.lgs. n.112/2017 non siano pienamente sovrapponibili con quelle di cui alla l. n.381/1991 relative alle cooperative sociali, la formulazione delle norme che impongono rispettivamente:
è molto simile; inoltre sono sostanzialmente analoghe le finalità di inclusione lavorativa e sociale delle due normative, entrambe operanti in favore di persone appartenenti a categorie tipicamente “deboli” sul piano dell’inserimento del mondo del lavoro. Pertanto, la Direzione ritiene che i criteri di computo dei lavoratori svantaggiati già utilizzati con riferimento alle cooperative sociali debbano essere integralmente applicati con riferimento alle imprese sociali, anche al fine di garantire, per ragioni sistematiche, un’applicazione uniforme degli stessi ad entrambi gli istituti.
In risposta al quesito posto, dunque, applicando la ratio della norma 381 1991, si prevede che:
1 - “la determinazione del 30% dei soggetti svantaggiati vada effettuata ‘per teste’ e non in base alle ore effettivamente svolte dai lavoratori stessi”;
2 - i lavoratori svantaggiati non vanno computati nel numero complessivo dei lavoratori impiegati nell'azienda, ai fini della determinazione dell'aliquota .
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