Pubblicata la Guida dell'Agenzia delle Entrate con le indicazioni per le società e le associazioni sportive che vogliono aderire alla definizione agevolata delle liti.
Infatti, l’articolo 7 del decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019 (DL 119/2018) prevede una particolare tipologia di definizione agevolata delle liti pendenti, della quale possono fruire solo le società e le associazioni sportive dilettantistiche indicate nell’articolo 90 della legge n. 289/2002
Attenzione va prestata al fatto che la norma limita la definizione agevolata alle liti pendenti innanzi alle commissioni tributarie. Pertanto, per le controversie pendenti innanzi alla Corte di cassazione le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono avvalersi solo della definizione agevolata prevista dall’articolo 6 del decreto legge n. 119/2018.
In questo caso, le controversie definibili sono soltanto quelle
Al contrario, non possono ritenersi definibili le cosiddette “liti potenziali”, riconducibili a quelle situazioni in cui il ricorso di primo grado non sia stato notificato alla data del 24 ottobre 2018, pur essendo pendenti, alla stessa data, i termini di impugnazione di un atto impositivo notificato al contribuente.
Sono ammesse alla definizione anche le liti instaurate mediante ricorsi affetti da vizi di inammissibilità, in quanto proposti oltre i termini prescritti dalla legge o privi dei requisiti di forma e di contenuto, purché entro il 24 ottobre 2018 sia stato notificato il ricorso in primo grado e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, non sia intervenuta una pronuncia della Cassazione che ne abbia statuito l’inammissibilità.
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