Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto con l’interpello n. 3 dell’8 maggio 2019, ad un quesito del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, in tema di installazione degli impianti di videosorveglianza nei luoghi di lavoro.
In particolare i consulenti del lavoro chiedevano se era possibile configurare il silenzio assenso in un caso di richiesta di autorizzazione all’installazione ed utilizzo degli impianti audiovisivi ex articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300, basandosi su quanto disposto dalla legge n. 241/1990 per la quale il silenzio dell’amministrazione competente equivalga ad accoglimento della domanda. La risposta del Ministero è assolutamente negativa in quanto ricorda che:
"con nota del 16 aprile 2012 (prot. n. 7162) l’allora Direzione Generale per l’attività ispettiva di questo Ministero aveva fornito istruzioni operative in relazione al rilascio delle autorizzazioni previste dall’articolo 4 della legge n. 300 del 1970. In quella occasione era stata sottolineata la necessità di :
Quindi ribadisce che la formulazione dell’articolo 4, primo comma, della legge n. 300 del 70 non consente la possibilità di installazione e di utilizzo degli impianti di controllo in assenza di un atto espresso di autorizzazione, sia esso di carattere negoziale (l’accordo sindacale) o amministrativo (il provvedimento).
Tale interpretazione tra l'altro è condivisa anche dalla giurisprudenza di cui si ricordano in particolare le sentenze Cass.pen.n.22148/2017, Cass. pen. n. 51897/2016; Cass. civ. n. 1490/1986.
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