Continuano i chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate in tema di invio telematico dei corrispettivi nella Risoluzione 47 dell'8 maggio 2019 e allegata a questo articolo. Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del DPR 633/72, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Queste disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000. Con decreto MEF possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti in ragione della tipologia di attività esercitata.
Pertanto, il nuovo obbligo, che decorre dal 1° gennaio 2020:
Quanto al primo requisito occorre rilevare che, in assenza di specifiche indicazioni contenute nell’articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015, per “volume d’affari” non può che intendersi quello di cui all’articolo 20 del decreto IVA, a mente del quale: «Per volume d'affari del contribuente s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26.».
Ne deriva che tale volume è quello complessivo del soggetto passivo d’imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso (come potrebbe avvenire, in ipotesi, per coloro che svolgono sia attività ex articolo 22 del decreto IVA, sia altre attività soggette a fatturazione). Dal riferimento contenuto nell’articolo 20 del decreto IVA al computo su base annuale discende, peraltro, che:
In assenza di obbligo, resta, comunque, la possibilità di procedere agli adempimenti indicati (memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri) su base volontaria.
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