E' stata pubblicata il 6 maggio la circolare del Ministero del Lavoro n. 10 con le istruzioni sul Decreto interministeriale n. 2 del 29 marzo 2019 in tema di CIGS per i lavoratori di aziende sequestrate e in amministrazione giudiziaria.
Il trattamento di sostegno al reddito nei casi di personale sospeso o impiegato a orario ridotto era stato previsto dal D.Lgs n. 72/2018 a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto.
L'aspetto piu rilevante messo in evidenza dalla circolare è che il sostegno al reddito spetta alle aziende che:
Il trattamento ha una durata massima complessiva di 12 mesi. ) i lavoratori indagati, imputati o condannati per il reato di associazione mafiosa, per i reati aggravati
Lacircolare ricorda che , ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale o per reati ad essi connessi, sono esclusi ;
b) il proposto, il coniuge del proposto o la parte dell'unione civile, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda;
c) i lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso.
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