La Commissione Tributaria Provinciale di Torino (nella sentenza n. 51/26/2002, dell'8 luglio depositata il 2 settembre scorso) ha stabilito, in applicazione dei principi fissati nello Statuto del Contribuente (Legge 212/2000) che l'avviso di accertamento o di liquidazione dell'Imposta comunale sugli immobili è nullo se non viene accompagnato dalla delibera che fissa l'aliquota del tributo. La mancanza dell'atto finirebbe dunque per pregiudicare la motivazione della pretesa.
Nel caso di specie il contribuente aveva ricevuto l'avviso di liquidazione dell'imposta contenente il semplice rinvio alle delibere del Comune consultabili via Internet.
E nello Statuto del contribuente, all'articolo 7, comma 1 viene infatti previsto che "se nelle motivazioni si fa riferimento a un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama". Non è dunque sufficiente la semplice indicazione del sito su cui prendere visione della delibera comunale. (Fonte: ItaliaOggi)