Continuano le risposte dell'Agenzia delle Entrate in merito alle cause ostative per l'accesso al regime forfettario, dopo le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2019.
In particolare nella Risposta all'interpello 134 del 6 maggio 2019 qui allegata, l'istante ha avviato un'attività di lavoro autonomo aderendo al regime forfettario e nel 2018 ha maturato provvigioni prevalentemente nei confronti del suo ex datore di lavoro; con riguardo al 2019 in base alle stime effettuate, i ricavi nei confronti del medesimo soggetto saranno inferiori al 50% del fatturato complessivo. La contribuente chiede pertanto se sussista causa ostativa all'accesso al regime.
Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che la lettera d-bis) del comma 57 della Legge di bilancio 2015 prevede che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni. Con la circolare 9/E del 10 aprile 2019 la stessa Agenzia aveva precisato che la causa ostativa fa riferimento all’attività esercitata “prevalentemente” nei confronti di datori di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente a essi riconducibili con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. Di conseguenza, la verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d’imposta.
Per quanto riguarda il caso di specie, la contribuente può aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e - ove ne sia accertata l’esistenza - comporterà la decadenza dal regime nel 2020. Pertanto, qualora per l’anno 2019 i compensi percepiti nei confronti dell’ex datore di lavoro o di soggetti allo stesso direttamente o indirettamente riconducibili, dovessero essere inferiori al 50 % del fatturato complessivo, non risulterebbe integrata la causa ostativa e l’istante non decadrebbe dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 (fermi restando gli ulteriori requisiti e cause ostative).
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