News Pubblicata il 07/05/2019

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Obbligo fedelta: licenziamento per il dipendente dell'Agenzia

Un dipendente dell'Agenzia consulente di un privato in causa con il fisco viola gli obblighi contrattuali di fedeltà. Cassazione 11237 del 29.9.2019



La cassazione conferma la legittimità del licenziamento  in tronco di un  dipendente dell'Agenzia delle Entrate  per aver  fornito consulenza fiscale a un  contribuente in causa contro l'Agenzia stessa. Il principio è espresso nella sentenza n. 11237 del 24 aprile 2019

Il lavoratore licenziato aveva  chiesto al Tribunale  l'illegittimità del licenziamento senza preavviso intimatogli dall'Agenzia delle Entrate per aver svolto attività di consulenza fiscale  verso  un privato in causa con l'Agenzia stessa . La sentenza dava ragione all'Agenzia, ravvisando una chiara  violazione dell'obbligo di fedeltà ed esclusività della prestazione lavorativa e del divieto di svolgimento di attività in conflitto di interessi. La Corte d'appello aveva confermato il giudizio.
Allo stesso modo anche la Suprema Corte  ribadisce la correttezza delle motivazioni del licenziamento, addotte dall'Agenzia.

Si afferma infatti che "il  personale delle Agenzie fiscali è tenuto a comportamenti conformi ai principi di fedeltà, trasparenza, imparzialità,  come previsto dall'art. 65 del Ccnl comparto Agenzie Fiscali che contempla "il dovere del lavoratore di conformare la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità (...)  anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui", con l' obbligo "di non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio".
 La Cassazione conclude che "laddove la Corte territoriale, sulla scorta degli elementi acquisiti al giudizio di merito, abbia, in modo congruo e logico, motivato l'incompatibilità del comportamento addebitato con la prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica Amministrazione, una generica rivisitazione del giudizio di gravità e di proporzionalità non è consentita in sede di legittimità (v. ex multis Cass. 23862/2016)".

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Fonte: Corte di Cassazione


1 FILE ALLEGATO:
Cassazione lavoro 11237-2019

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